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Eternit, le motivazioni della sentenza: risarcimenti alle vittime annullati

Per l'unico imputato Stephan Schmideiny prescritti tutti i capi d'accusa. Di conseguenza, decadenza di "tutte le questioni sostanziali concernenti gli interessi civili e il risarcimento dei danni"

Annullati i risarcimenti per le vittime Eternit. A deciderlo la corte di Cassazione, del verdetto della quale sono oggi state depositate le motivazioni. Una sentenza che già di suo aveva lasciato l'amaro in bocca ai familiari dei morti d'amianto, dato che le accusa a carico dell'imprenditore svizzero Stephan Schmideiny risultavano prescritte ancor prima del giudizio della corte.

“A far data dall'agosto dell'anno 1993”, spiega la cassazione, era ormai comprovato l'effetto nocivo delle polveri di amianto la cui lavorazione da li in poi fu “definitivamente inibita, con comando agli Enti pubblici di provvedere alla bonifica dei siti”. “Da tale data – vanno avanti i giudici – a quella del rinvio a giudizio (2009) e della sentenza di primo grado (13/02/2012) sono passati ben oltre i 15 anni previsti” per “la maturazione della prescrizione in base alla legge 251 del 2005”. Di conseguenza niente risarcimenti, e decadenza di “tutte le questioni sostanziali concernenti gli interessi civili e il risarcimento dei danni”.

Secondo i giudici, reato e “permanenza degli effetti del reato” (quindi “malattie e morti”) non sono da confondersi né da sommarsi – come avrebbe invece fatto precedentemente la Corte d'Appello. “La consumazione del reato di disastro non può considerarsi protratta oltre il momento in cui ebbero fine le immissioni delle polveri” d'amianto “prodotte dagli stabilimenti” gestiti da Schmidheiny, quindi.
Con il fallimento nel 1986 degli stabilimenti di Casale Monserrato e Cavagnolo in Piemonte, Napoli-Bagnoli in Campania e Rubiera in Emilia, “venne meno – scrivono ancora i giudici della corte di Cassazione – ogni potere gestorio riferibile all'imputato e al gruppo svizzero”.

D'altra parte, laddove i siti non sono stati bonificati (ed è l'esempio di Bagnoli), la Cassazione pure non ritiene Schmidheiny responsabile. Il reato di disastro – spiegano i magistrati – “non reca traccia di tale obbligo, né esso, o altro obbligo analogo, può desumersi dall'ordinamento giuridico, specie se riportato al momento in cui lo stesso dovrebbe considerarsi sorto (1986)”.

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