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Domenica, 28 Aprile 2024
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Certificato di nascita, riconoscimento, adozione e albero genealogico: come ottenerli a Napoli

Procedure, documenti e sportelli: cosa sapere

Sono ormai più di 8 anni che le nuove norme in tema di semplificazione e sburocratizzazione rendono obbligatorio il ricorso all'autocertificazione per i dati già in possesso di pubbliche amministrazioni - Asl, Inps, Inail, scuole - da produrre agli uffici pubblici e ai privati gestori di pubblici servizi.

I certificati, dunque, possono essere richiesti/rilasciati dagli uffici comunali esclusivamente per l'utilizzo nei rapporti/contratti tra privati, come banche, imprese, assicurazioni, uffici legali, ecc. .

Tra i certificati più importanti c'è quello di nascita, che attesta l'esistenza giuridica di una persona e informazioni importanti come l'esistenza di un regime di tutela, matrimoni etc. .

Dove ottenere il certificato e l'estratto di nascita a Napoli

Per ottenere il certificato o l’estratto di nascita a Napoli bisogna rivolgersi al servizio demografico-anagrafe presente in ciascuna delle 10 municipalità della città. 

Certificato ed estratto di nascita

Sono rilasciati solo in carta libera:

il certificato di nascita attesta l'evento della nascita dell’intestatario e ne riporta nome, cognome, data e luogo di nascita.

l'estratto di nascita indica l'ora di nascita e può contenere eventuali annotazioni come matrimoni, divorzi, decesso, eventuali aggiornamenti di cittadinanza.

il certificato di nascita con maternità e paternità attesta l'evento della nascita dell’intestatario, riportandone nome, cognome,data e luogo di nascita, e contiene i nominativi dei genitori.

l'estratto di nascita internazionale, rilasciato presso tutti gli sportelli anagrafici delle Municipalità, come quello di matrimonio e decesso, ha validità immediata per gli usi di legge e dunque non necessita di ulteriore traduzione e legalizzazione nei Paesi aderenti alle Convenzioni di Parigi del 27 settembre 1956 e di Vienna dell' 8 giugno 1976.

In tutti i casi la richiesta può essere presentata dal diretto interessato oppure da persone munite di delega in carta semplice e fotocopia documento d'identità valido dell'interessato.

E' possibile ricevere a domicilio un certificato, a condizione che si invii una busta affrancata, compilata con nome e indirizzo e contenente i diritti di segreteria: euro 0,26 se in carta semplice, oppure euro 0,52 con marca da bollo da euro 16,00 se in carta legale).

Il certificato storico e la ricerca dell'albo genealogico

Il certificato di nascita storico o originario e/o la ricostruzione dell'albero genealogico sono documenti rilasciati sempre dall'ufficiale d'anagrafe, ma solo sulla base di una richiesta motivata da un interesse legittimo.

Diversamente da quella del certificato e dell'estratto di nascita, sia italiano che internazionale, la richiesta del certificato storico o originario richiede fino a un mese di tempo, in base alla complessità della ricerca necessaria: l'informatizzazione dell’anagrafe di Napoli è partita infatti nel 1996 ed è solo da quell'anno che i dati inseriti nel sistema informatico sono attendibili, potrebbe quindi essere necessaria la consultazione dell'archivio storico cartaceo.

Per ottenere un certificato storico o originario sono necessari:

  • conoscenza certa degli elementi per l'identificazione dell'intestatario e dei periodi storici di riferimento; c
  • conoscenza certa dell'uso del certificato stesso per la determinazione dell'applicazione dell'imposta di bollo;
  • dichiarazione del motivo per il quale si richiede la certificazione.

I certificati storici vanno richiesti presso gli sportelli anagrafici di qualsiasi sede anagrafica decentrata dai diretti interessati o da chiunque ne abbia motivato interesse e sono costosi: infatti vengono computati

  • la certificazione con ricerca d'archivio soggetta ad imposta di bollo:  € 5,16 per ogni nominativo presente nella certificazione + Euro 16,00 (bollo) +  0,52;
  • la certificazione con ricerca d'archivio esente dal pagamento dell'imposta di bollo:  € 2,58 per ogni nominativo presente nella certificazione + euro 0,26.

Il costo maggiore della certificazione storica riferita ad anni antecedenti al 1996 andrà applicato a tutte le ipotesi di richiesta allorquando i dati delle certificazioni non risultino, al momento della richiesta, già informatizzati.

Le certificazioni storiche riferite ad anni successivi al 1996 sconteranno l'imposta di bollo ed i diritti di segreteria.

L'atto di nascita

Certificato ed estratto di nascita, ovvero certificato storico o ricostruzione dell’albero genealogico, non vanno confusi con l’atto di nascita che è il documento con cui il Comune registra il nuovo nato nello Stato civile.

Il riconoscimento

Si parla di filiazione naturale quando il figlio è concepito da genitori non uniti in matrimonio. Il rapporto che intercorre tra i figli nati fuori dal matrimonio e i loro genitori non sorge automaticamente al momento della nascita, ma è l’effetto di un atto compiuto da uno o entrambi i genitori, purchè abbiano compiuto i 14 anni d’età, che si chiama “riconoscimento”.

Il genitore infrasedicenne (dai 14 ai 16 anni) potrà compiere l'atto di riconoscimento del figlio in presenza di autorizzazione del Giudice del Tribunale ordinario.

In mancanza di riconoscimento il neonato viene indicato allo stato civile come figlio di genitori ignoti. In questo caso l’ufficiale dello stato civile provvederà ad informare il Tribunale per i Minorenni, per i provvedimenti inerenti all’adozione, nonché il Giudice Tutelare.

Il riconoscimento può essere effettuato:

prima della nascita: il riconoscimento di un figlio nascituro può essere effettuato dalla sola madre oppure congiuntamente da entrambi i genitori. Non è consentito il riconoscimento del figlio non ancora nato da parte del solo padre che potrà effettuarlo solo dopo il riconoscimento da parte della madre e la prestazione del suo consenso al momento della nascita: 

  • entro 3 giorni dalla nascita, innanzi al Direttore Sanitario, o suo delegato, dell'Ospedale o casa di cura in cui è avvenuta la nascita;
  • entro 10 giorni dalla nascita presso il Comune nel cui territorio è avvenuta la nascita oppure presso il Comune di residenza della madre oppure, previo accordo tra i genitori, presso il Comune di residenza del padre. In quest'ultimo caso l'atto di nascita verrà trasmesso al Comune di residenza della madre per la relativa trascrizione e per l'aggiornamento dello stato di famiglia della madre.

dopo la nascita: il figlio naturale riconosciuto da un solo genitore può essere riconosciuto dall'altro genitore in qualsiasi momento.

Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i 14 anni può avvenire solo con il consenso del genitore che ha già effettuato il riconoscimento. Il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. Qualora fosse rifiutato, il genitore che vuole riconoscere il figlio deve presentare istanza al Tribunale che sostituirà il consenso mancante con un decreto.

I genitori minori di 14 anni non possono riconoscere il proprio figlio. Nel caso in cui il figlio sia maggiore di 14 anni è necessario il suo assenso al riconoscimento.

Il riconoscimento avviene dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza, previo appuntamento.

Effetti sul cognome: Il minore riconosciuto assume il cognome del padre quando il riconoscimento viene effettuato congiuntamente da entrambi i genitori al momento della nascita.

Quando il riconoscimento avviene in tempi diversi, il riconosciuto assume il cognome del genitore che lo riconosce per primo. Se questi è il padre, il cognome non cambierà se la madre vorrà riconoscerlo in un secondo momento. Nel caso inverso, il riconosciuto potrà assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.

La scelta del cognome sarà effettuata dal figlio se maggiorenne al momento del riconoscimento mentre, per i minorenni sarà il Giudice presso il Tribunale, informato di ciò dall'Ufficiale dello Stato Civile, a provvedere con un decreto apposito.

Per effettuare il riconoscimento è necessario recarsi presso l’Ufficio di Stato Civile - Servizi Demografici.  

L'adozione

In caso di adozione, l’art. 27, ultimo comma, Legge n. 184 del 1983 prevede espressamente la cessazione dei rapporti tra il minore e la famiglia di origine. Il successivo art 28 della medesima Legge n. 184/1983 (e successive modifiche) prescrive che l’ufficiale di stato civile, l’ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio deve rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa risultare il rapporto di adozione, salvo espressa autorizzazione dell’autorità giudiziaria. L’autorizzazione dell’autorità giudiziaria non serve se la richiesta è effettuata dall’ufficiale di stato civile ai fini della verifica di eventuali impedimenti al matrimonio. Sempre la legge stabilisce che su autorizzazione del tribunale per i minorenni i genitori adottivi possono ottenere informazioni sull’identità dei genitori biologici se sussistono gravi e comprovati motivi. Allo stesso modo, se ricorrono i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore, le informazioni sui genitori biologici possono essere fornite al medico responsabile di una struttura sanitaria.

Solo al raggiungimento dei 25 anni l’adottato può accedere alle informazioni che riguardano l’identità dei propri genitori biologici, su istanza da presentare al tribunale per i minorenni del luogo di residenza. In ogni caso resta preclusa la possibilità di ottenere dati e notizie sulla madre biologica che, alla nascita del figlio, ha dichiarato di “non voler essere nominata” ex D.P.R. 3/11/2000 n. 396 art. 30 co. 1.

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