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Venerdì, 26 Aprile 2024
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Il sindaco de Magistris contro De Luca: "Ordinanza su mascherine illogica e dannosa"

Il primo cittadino torna a criticare le scelte del presidente della Regione Campania

De Luca invece di emettere ordinanze illogiche e manifestamente dannose, anche viziate da eccesso di potere - come quella su mascherine ed attività commerciali - che sono solo punitive nei confronti dei cittadini e degli operatori economici, spieghi bene perché la campagna vaccinale da lui organizzata va peggio di quello che si era promesso, come mai ci sono più morti di quelli che si pensava, come mai strutture ospedaliere per cui sono stati spesi milioni di euro, e su cui si è costruita propaganda politica, non erogano servizi all’altezza della dignità del nostro popolo”. Lo dichiara il sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

L'ordinanza di De Luca

Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale, dalla data del 28 giugno 2021 e fino al 31 luglio 2021:

1. dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00:
a)  è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici;
 b)  è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze,  le ville e i parchi comunali;
c) ai bar, “baretti”, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante nonché agli altri esercizi di ristorazione la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione,  è consentita esclusivamente  al banco o ai tavoli;
d) sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

2. È fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti,   in particolare nelle zone ed orari della “movida”.

3. In conformità a  quanto previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021, l’obbligo di utilizzo  dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno,  resta fermo, tra l’altro,  in ogni situazione in  cui  non  possa  essere garantito il distanziamento interpersonale o  quando  si  configurino assembramenti o affollamenti.
L’ utilizzo dei detti dispositivi resta pertanto obbligatorio, sul territorio regionale,  in ogni luogo non isolato – ad es. nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari  nelle ore e situazioni di affollamento-  nonché nelle   file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico all'aperto quali traghetti, battelli, navi.

ORDINANZA n. 19-25.06.2021-def-2

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