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La fine del mantenimento del figlio tra conflitti e discriminazioni

L'avvocato Sifo risponde ad uno dei quesiti che maggiormente interessano i lettori

Superate le fasi legate alle separazioni altamente conflittuali, e tutte quelle dinamiche relazionali disfunzionali che, anziché promuovere una risoluzione favorevole del problema, finiscono solo per produrre ulteriori disagi e sofferenze, a restare sul campo, dopo la fine di una relazione, sono i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli. Uno dei diritti che il figlio conserva nei confronti dei genitori è quello di essere mantenuto finché raggiunga l’indipendenza economica o, paradossalmente, al contrario, non la raggiunga per sua inezia. Si parla di indipendenza economica allorquando il figlio svolga una professione corrispondente alle competenze acquisite nel percorso di studi ed in linea con le condizioni di mercato, tale da ricavarne un reddito sufficiente per fronteggiare autonomamente le proprie esigenze quotidiane. Tale accezione rientra in quel principio di responsabilità che via via, anche a causa del mercato del lavoro, qualifica come indipendente economicamente anche chi si può trovare ancora in una condizione di apprendistato. Così, l’ordinanza della Cassazione n. 19135/2019, ha negato al neo avvocato che si stava avviando alla professione forense, l’assegno di mantenimento. Tant'è che, l’aumento delle pronunce di stop alla corresponsione dell’assegno di mantenimento va spesso a discapito del perseguimento da parte del figlio delle sue aspirazioni.

La crisi del mercato del lavoro, il principio di autoresponsabilità, l’età del figlio, la storia familiare rendono la decisione dell’organo giudicante discrezionale per adeguarla al caso concreto. La mancanza di elementi oggettivi, salvo il caso in cui il figlio venga assunto a tempo indeterminato dalla PA, fa sorgere tra il genitore onerato alla corresponsione (che ha l’obbligo di provare l’indipendenza economica del figlio) e quest’ultimo che deve essere chiamato anche in giudizio con l’altro genitore, un conflitto che a volte diventa determinante nella prosecuzione del rapporto. O meglio, un disaccordo pronto ad ampliarsi nel momento in cui la revoca dell’assegno di mantenimento per Cass sez. unite 8 novembre 2022 n. 32914 ha effetto retroattivo. Ossia, entra in vigore dalla data in cui il figlio viene considerato indipendente, comportando la restituzione da parte del genitore percipiente in mala fede la restituzione dei mantenimenti ricevuti in favore del figlio. Tale conflitto familiare e le conseguenze che lo stesso comporta, ingrandisce ed allarga le differenze tra i figli di genitori separati su cui grava un oneroso dovere di auto responsabilità rispetto a quelli che possono crescere in una famiglia unita, determinando una discriminazione che solo con un alto livello di maturità e di responsabilità nella gestione della fine dei rapporti si può parificare.

(avv. Sabrina Sifo)

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