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Venerdì, 26 Aprile 2024
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Cognome della madre al figlio, in quali casi è possibile: risponde l’avvocato matrimonialista

La Consulta ha sollevato il caso della costituzionalità dell’art. 262 c.c. che prevede il solo cognome del padre se i genitori lo riconoscono contemporaneamente. L'Avv. Stefano d’Ambrosio, specializzato in diritto di famiglia, risponde ai dubbi più frequenti in materia

- Quali sono i contenuti dell’ordinanza della Corte Costituzionale pronunciata il 14 gennaio scorso sulla questione?

“Come ho detto prima, la Consulta ha inteso sollevare una questione pregiudiziale davanti se stessa in merito all’art. 262 1° comma c.c. (figli nati fuori dal matrimonio), e cioè se “in mancanza di diverso accordo dei genitori si imponga il cognome paterno alla nascita, o quello di entrambi”.

- Come il legislatore dovrebbe intervenire per superare la normativa legata a principi discriminanti tra uomo e donna?

“Come avvenuto per il caso di Marco Cappato sul tema della eutanasia, ancora una volta la Corte Costituzionale invoca l’intervento del Parlamento, sul presupposto costituzionale di non potersi arrogare una potestà legislativa che non le compete. Notiamo però, nel pratico, la tendenza ad “invadere il campo” il che suscita molte critiche tra i costituzionalisti. L’auspicio è che il legislatore affronti queste tematiche con la massima prudenza e l’attenta considerazione di tutte le istanze, incluse quelle di matrice più conservatrice, senza cadere in facili relativizzazioni. Oggi si tende a rincorrere affannosamente spinte di autodeterminazione dell’individuo di ogni sorta, piuttosto che costruire una Stato con dei valori condivisi e del quale i singoli si sentano parte. Vendendo al caso, ritengo che l’attribuzione del cognome paterno non si traduca necessariamente in una prerogativa maschilista, ma anche in una forma di tutela della donna e del figlio; significa responsabilizzare il soggetto che non è coinvolto sul piano biologico nel momento della nascita del figlio, e che è certamente meno preparato su quello psicologico, legando all’onorabilità del suo nome l’ottemperanza degli oneri assistenziali ed economici dettati dalla realizzata genitorialità. Del resto la scomparsa del “capo famiglia” è oramai conclamata e, fortunatamente, si è raggiunto un livellamento democratico tra i coniugi e le coppie in genere tale, da rendere poco significativo il cognome ai fini della attribuzione di una gerarchia”.

- La Corte Costituzionale si è espressa a gennaio con riferimenti ai modelli di Francia, Spagna, Svezia, Austria, Germania e Portogallo. Come funziona in questi Paesi?

“Possiamo sintetizzare con uno schema di massima la situazione negli altri paesi europei:

  • Francia: il figlio può ricevere il cognome di uno o dell'altro genitore o entrambi i cognomi affiancati. In caso di riconoscimento simultaneo del figlio, l’attribuzione viene decisa di comune accordo dai genitori che possono scegliere il cognome di uno o dell’altro o entrambi i cognomi affiancati secondo l’ordine di loro scelta (per un massimo di un cognome per genitore). I genitori devono presentare una dichiarazione congiunta davanti all’ufficiale di stato civile. In assenza di una dichiarazione congiunta il bambino prende il cognome del padre.
  • Spagna: vi è la regola del doppio cognome. I genitori possono decidere di comune accordo l’ordine dei cognomi dei figli in quanto vi è un’assoluta equiparazione tra gli stessi; solo in caso di mancato accordo il cognome paterno precederà quello della madre ed è fatta salva la facoltà del figlio, divenuto maggiorenne, di modificare l’ordine dei cognomi.
  • Svezia: il doppio cognome è consentito ma, in caso di disaccordo, a prevalere non è il cognome del padre ma quello della madre. Il cognome materno prevale anche nel caso in cui, entro tre mesi dalla nascita, il figlio non sia stato ancora registrato.
  • Austria: se i due coniugi hanno adottato un cognome comune, il bambino prende il cognome familiare. Se, invece, i genitori abbiano mantenuto i propri cognomi d’origine o non siano sposati, al bambino verrà assegnato il cognome della madre. Concesso anche il doppio cognome, che deve essere costituito dai due cognomi dei coniugi separati da un trattino.
  • Germania: il diritto impone ai coniugi di scegliere tra di loro il cognome familiare, solo in mancanza di accordo è prevista la prevalenza del cognome paterno.
  • Portogallo: i figli possono avere più cognomi, a patto che il nome completo non sia costituito da più di sei vocaboli. Ad esempio: se i genitori hanno due cognomi ognuno, il figlio potrà tranquillamente averne quattro, e magari anche un secondo nome”.

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