La nuova ordinanza di De Luca: consegne a domicilio senza limiti d'orario ma asporto vietato
Il governatore ha firmato l'atto di cui ha anticipato alcuni provvedimenti nel pomeriggio
Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca ha firmato l'ordinanza numero 41 dall'inizio dell'emergenza Coronavirus. La novità più rilevante di questo nuovo provvedimento riguarda l'abolizione dell'orario per la consegna a domicilio di generi alimentati di pizzerie, ristoranti, bar e pasticcerie escludendo ancora però il servizio d'asporto. Per il resto sono state confermate le misure già anticipate nel pomeriggio come l'utilizzo obbligatorio della mascherina e tutti gli obblighi a cui sono sottoposte le persone che tornano nella regione. Inoltre, questi obblighi, sono estesi anche alle compagnie di trasporto che devono assolvere a una serie di prescrizioni. Questo nel dettaglio il contenuto dell'ordinanza.
L'ordinanza
Con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 10 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, sul territorio regionale si osservano le seguenti ulteriori disposizioni:
1.1. A tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia o dall’estero, che faranno ingresso nel territorio regionale, e? fatto obbligo, salvo che l’arrivo sia motivato da comprovate esigenze lavorative (spostamenti da e per il luogo di lavoro) o da comprovati e certificati motivi di salute:
- di comunicare l’arrivo al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, al Comune di residenza, domicilio o dimora di destinazione, nonche? al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio Sanitario della Regione Campania;
- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali;
- di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attivita? di sorveglianza;
- in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente e il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta ove appartenenti al Servizio Sanitario regionale della Regione Campania, per ogni conseguente
determinazione.
1.2. E’ fatto obbligo, ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e di lunga percorrenza su gomma, di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unita’ di Crisi regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.45/2020, dei Comuni e delle AASSLL, i nominativi dei viaggiatori con destinazione aeroporti e stazioni ferroviarie, anche dell’Alta velocita?, del territorio.
1.3. A tutti i viaggiatori in arrivo alle stazioni ferroviarie di Napoli, Salerno, Benevento, Caserta e presso le altre, che saranno individuate dall’Unita? di Crisi regionale e dalla stessa comunicate ai Comuni interessati e alle ASL competenti, con treni che effettuano collegamenti interregionali, ovvero ai caselli autostradali, all’aeroporto o negli altri punti di accesso al territorio regionale e? fatto obbligo di:
- sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, e in caso di temperatura pari o superiore a 37,5 °C, a test rapido Covid-19 secondo le modalita? organizzate presso le singole stazioni, caselli o altri luoghi, in conformita? a quanto previsto con il presente provvedimento;
- autocertificare il luogo ove sara? osservato l’isolamento domiciliare, ove lo spostamento non sia motivato da esigenze lavorative o motivi di salute e in ogni caso il luogo di destinazione, nonche? l’impegno a restare disponibile per ogni necessario controllo da parte del SSR.
1.4. Ai singoli Comuni individuati nel precedente punto 1.3, d’intesa con la Protezione civile regionale, la Polfer e le altre Forze dell’Ordine individuate dalle Autorita? competenti, con il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, la Croce Rossa e la Protezione Aziendale di RFI, e? fatto obbligo di assicurare l’organizzazione di singole postazioni di verifica per l’identificazione dei passeggeri, la raccolta delle autocertificazioni rilasciate, la rilevazione della temperatura corporea, la eventuale somministrazione di test rapidi Covid-19 e i successivi adempimenti per i casi sospetti, alla stregua delle disposizioni vigenti, per quanto di rispettiva competenza.
1.5. A cura di Trenitalia e NTV e? fatto obbligo di assicurare adeguate comunicazioni, a bordo di tutti i convogli in transito e in fermata sulle linee interessate dal presente provvedimento, in ordine agli obblighi in capo ai viaggiatori con destinazione nelle stazioni campane. Ai concessionari autostradali e? fatto obbligo di dare massima diffusione alle disposizioni di cui al punto 1.1 del presente provvedimento all’utenza.
1.6 A tutti gli esercenti di societa? o servizi di noleggio di autoveicoli con sedi operative nel territorio regionale e? fatto obbligo di comunicare quotidianamente all’Unita? di Crisi Regionale, istituita con DPGRC n.45 del 6 marzo 2020 e ss.mm.ii., le generalita? di tutti i soggetti che riconsegnino, presso dette sedi, veicoli presi a noleggio al di fuori del territorio regionale, nonche? le ulteriori consegne eventualmente gia? previste o programmate.
1.7. A tutti gli esercenti attivita? di noleggio con conducente e? fatto obbligo di segnalare all’Unita? di Crisi Regionale, istituita con DPGRC n.45 del 6 marzo 2020 e ss.mm.ii., i nominativi e la destinazione di tutti i soggetti che si avvalgano di detti servizi per accedere al territorio regionale.
1.8. Ai soggetti di cui al punto 1.6 e 1.7 e? fatto obbligo di dare massima diffusione, presso la propria utenza, alle disposizioni di cui al presente provvedimento.
1.9. L’Unita? di Crisi regionale, acquisiti i nominativi e le informazioni di cui al precedente punto 1.6 e 1.7, provvedera? ad inoltrarli ai Comuni e alle ASL competenti per territorio, per l’attivazione dei controlli sul rispetto degli obblighi sanciti dalla presente Ordinanza e - ove necessario- dei protocolli sanitari previsti, nonche? -nell’ottica di collaborazione istituzionale- alla Prefettura competente per territorio, onde agevolare le verifiche di competenza.
1.10 E’ fatta espressa raccomandazione a tutti gli Enti ed Autorita? competenti, di compiere, a decorrere dalla data del 4 maggio e fino al 10 maggio 2020, ogni sforzo volto ad intensificare le attivita? di competenza relative ai controlli presso caselli autostradali, stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti onde assicurare il rispetto delle misure stabilite con la presente ordinanza.
2. E’ fatto divieto di rientro da altre regioni italiane nonche? dall’estero ai luoghi di residenza, domicilio o dimora situati nelle isole di Capri, Ischia e Procida, salvo che ai soggetti stabilmente risiedenti nelle indicate localita? che ivi rientrino e fatti salvi gli obblighi indicati ai precedenti 1.1 e 1.3.
3. Restano consentiti gli arrivi nel territorio regionale e sulle isole del golfo di Napoli da altre regioni italiane e dall’estero – ove consentito dalle vigenti disposizioni statali- che siano motivati da comprovate esigenze di lavoro (spostamenti da e per il luogo di lavoro), di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
4.E’ fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020 (cd. mascherine) nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio regionale. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonche' i soggetti con forme di disabilita' non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. In tali ultimi casi, laddove possibile, ne e? comunque raccomandato l’utilizzo sotto stretta sorveglianza dei soggetti all’uopo titolati.
5. E’ consentito svolgere individualmente attivita' motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020) in forma individuale, ovvero con accompagnatore, per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nei pressi della propria abitazione e comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti- nelle seguenti fasce orarie:
- ore 6,30-8,30;
- ore 19,00-22,00.
Non e? consentito svolgere attivita? di corsa, footing o jogging nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico.
6. Sono consentite, senza i limiti di orario previsti dall’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020 e senza limitazioni di consegna al di fuori del territorio comunale, le attivita? di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), con la sola modalita? di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e nel rispetto del documento Allegato 2 all’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020, pubblicato sul BURC n.90 del 25 aprile 2020. Resta vietata la vendita con asporto, nelle more della definizione, anche con l’Unita? di crisi regionale, delle misure organizzative volte ad evitare assembramenti e conseguenziale aumento del rischio epidemiologico.
7. E’ consentita l’attivita? di commercio al dettaglio di carta, cartone, cartolerie, librerie ed esercizi similari senza i limiti di orario introdotti dalle Ordinanze regionali vigenti sino al 3 maggio 2020, e salvo l’obbligo di osservanza delle misure precauzionali adottate con il documento Allegato 2 all’Ordinanza n. 39 del 25 aprile 2020, pubblicato sul BURC n.90 di pari data.
8. Sono approvate le Misure precauzionali relative all’attivita? di trasporto pubblico allegate sub 1 al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.
9.Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000) nonche?, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni).