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Tasse

Tasi: come e quando pagarla

Cosa è cambiato in materia di tasse e tributi comunali

Tasi è l'acronimo di Tassa sui Servizi Indivisibili.

Istituita dalla legge di stabilità 2014 è stata un'imposta destinata a garantire gettito ai comuni per i servizi rivolti alla collettività, dalla manutenzione delle strade all'illuminazione. La legge di bilancio 2020 ne ha però sancito il definitivo trapasso, procedendone all'unificazione con l'Imu-Imposta municipale unica.

Cosa cambia per il cittadino

Il primo effetto dell'accorpamento di Imu e Tasi è che la nuova Imu andrà clcolata con un’unica aliquota base, ovviamente più altaa perché data dalla sommatoria delle aliquote originariamente prevista per ciascuna delle due imposte: l'aliquota base della nuova Imu è 0,86%.

Il costo della "nuova Imu", inoltre,  è tutto a carico del proprietario: gli occupanti - inquilini e comodatari - sono esentati dal pagamento mentre fino al 2019 la Tasi era dovuta sia dal titolare del diritto reale sull’immobile sia (se diverso) dall'occupante per una quota compresa tra il 10% e il 30%, a seconda del Regolamento Imu-Tasi dei singoli Comuni.

Le aliquote

La nuova Imu ha un'aliquota di base dello 0,86%, di cui ciascun comune può deliberare l'aumento (entro un certo limite) ovvero la riduzione fino all'azzeramento.

L’aliquota per l'abitazione principale di lusso (fabbricati di categoria catastale A/1, A/8 o A/9) dal 2020 è pari a 0,5%, che può essere aumentata da ciascun comune di 0,1 punti percentuali o diminuita fino ad azzerarla. Alle abitazioni principali di lusso ed anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica spetta una detrazione Imu di 200 euro.

Dal 2021, poi, i comuni potranno variare le aliquote solo per le tipologie individuate con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze.

Le scadenze dei versamenti

Come in passato, il versamento va effettuato

a) in due rate:

  • 16 giugno, per un ammontare pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando aliquote e detrazioni dell’anno precedente.
  • 16 dicembre, per un ammontare pari all'imposta dovuta per il secondo semestre oltre l'eventuale conguaglio sulla base delle nuove aliquote se pubblicate sul sito informatico del Dipartimento delle finanze alla data del 28 ottobre e comunicate entro il 14 ottobre.

b) con un unico pagamento, entro il 16 giugno dell'anno cui si riferisce il tributo.

Come si paga

Il tributo può essere saldato

  1. con modello F24,
  2. oppure mediante bollettino di conto corrente postale
  3. oppure utilizzando la piattaforma PagoPA.

Le fattispecie imponibili

Fatta eccezione per le aliquote, onde poter inglobare anche gli importi dovuti a titolo di Tasi, la nuova Imu è praticamente identica alla vecchia , comprese riduzioni ed esenzioni.

La casa familiare

Sull'espressione "casa familiare" contenuta nella disposizione normativa si era scatenata una querelle interpretativa. Sulla questione è quindi intervenuto il Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha precisato che "in caso di separazione senza figli o con figli maggiorenni e autosufficienti la giurisprudenza ritiene che la casa coniugale non può essere assegnata ad uno dei due coniugi a titolo di contributo al mantenimento, in sostituzione dell’assegno di mantenimento, non avendo l’assegnazione una funzione assistenziale (Corte di Cassazione 22 marzo 2007 n. 6979). Ed invero, la differente formulazione della norma introdotta dal comma 741, lett. c), n. 4, che fa riferimento alla casa familiare e al genitore, e non più alla casa coniugale e al coniuge, è volta soltanto a chiarire che nell’ambito dell’assimilazione all’abitazione principale sono ricomprese anche le ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale. Nulla quindi è mutato rispetto alla precedente disciplina".

Pertanto, continua ad essere esclusa dall’IMU la casa familiare assegnata con provvedimento del Giudice, già assimilata all’abitazione principale nella previgente disciplina. In ogni caso, l’individuazione della “casa familiare” viene effettuata dal Giudice con proprio provvedimento che non può essere suscettibile di valutazione da parte del comune.

Il Ministero ha anche precisato che "si prescinde quindi dalla proprietà in capo ai genitori o ad altri soggetti (ad esempio i nonni) e i requisiti della residenza e della dimora dell’assegnatario non sono rilevanti ai fini dell’assimilazione".

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