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Multiproprietà: rigettato il ricorso di Aurelio e Luigi De Laurentiis

Il Tribunale federale ha rigettato il ricorso presentato dai presidenti di Napoli e Bari sul divieto di partecipazioni in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente e affine entro il quarto grado

Il Tribunale federale nazionale presieduto da Carlo Sica ha rigettato il ricorso presentato dai presidenti di Napoli e Bari, Aurelio e Luigi De Laurentiis, avente ad oggetto l’impugnazione della delibera pubblicata sul C.U. n.88/A del 1° ottobre 2021 relativamente alla modifica dell’art. 16 bis NOIF.

Secondo l’art. 16 bis NOIF sulle partecipazioni societarie, si legge nella nota della Figc: 

1) Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente e affine entro il quarto grado.
2) Qualora a seguito del passaggio di una società dal settore dilettantistico al settore professionistico si incorra nella situazione vietata dal comma 1, i soggetti interessati devono porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza.
3) L’inosservanza del termine di cui al comma 2 comporta la decadenza della affiliazione della società proveniente dal settore dilettantistico. Il provvedimento di decadenza è adottato entro 3 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, sentita la Commissione di cui all’art. 20 Bis delle NOIF.

Norma Transitoria

a) Fatti salvi i provvedimenti già adottati dal Consiglio Federale in base alla previgente formulazione dell’art. 16 Bis, i soggetti, che alla data di entrata in vigore della presente disposizione si trovano nella condizione di cui al comma 1, dovranno porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza della Stagione Sportiva 2024/2025. Qualora antecedentemente alla stagione sportiva 2024/2025 si verifichino, nell’ambito della medesima categoria, per due o più società professionistiche, le condizioni vietate dal comma 1, i soggetti interessati dovranno porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza.

b) L’inosservanza del termine sub a) comporta la decadenza della affiliazione della società, o delle società, la cui partecipazione societaria è stata acquisita per ultima.

c) Il provvedimento di decadenza è adottato entro 3 giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, sentita la Commissione di cui all’art. 20 Bis delle NOIF.

Avv. Grassani: "Primo tempo di una lunga partita"

“E’ solo la prima frazione del primo tempo di una lunga partita che potrebbe vedere anche altri ordini oltre a quelli federali, come quello di Garanzia dello Sport presso il CONI e quello amministrativo del Consiglio di Stato, pronunciarsi su un principio di retroattività di una norma che vieta al Gruppo Filmauro il controllo di due club che quando fu acquisito il Bari non prevedeva questa preclusione. De Laurentiis non è che deve vendere domani mattina, il 1° ottobre 2021 la FIGC ha sancito che la titolarità di due club in due categorie diverse deve essere dismessa entro il 30/6/2024. Questa norma è stata contestata in quanto quando è stato acquistato il Bari la norma prevedeva che finché erano in due categorie diverse i due club potevano essere detenuti. Per questo l’holding Filmauro è insorta, la legge non si può applicare nel senso retroattivo nel tempo. Dopo le motivazioni del Tribunale Federale, verrà sicuramente proposto l’appello fino a 27 giorni dopo le motivazioni. In caso di ulteriore diniego ci sarà l’ultimo grado di giudizio in ambito sportivo al Collegio di Garanzia presso il Coni. Poi ci sono altri due gradi di giudizio in ambito amministrativo, presso il Tar del Lazio e presso il Collegio di Stato dove la Filmauro potrebbe agire se non dovesse avere giustizia. E’ abbastanza evidente che una norma può operare per il futuro e non per il passato. Se io Filmauro mi sono aggiudicato il Bari l’ho fatto sapendo di poter gestire questo club secondo una logica imprenditoriale nella quale non rientra una norma retroattiva”. Questo il commento dell'avvocato Mattia Grassani, legale della Ssc Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. 

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