Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: multe per Turris e Juve Stabia. Squalificato De Rosa del Giugliano
Il Giudice Sportivo si è espresso al termine della sedicesima giornata del Girone C di Serie C: di seguito le motivazioni
L'infrasettimanale del Girone C di Serie C non ha sorriso pienamente alle squadre napoletane impegnate. Sconfitta in trasferta contro la capolista Catanzaro per il Giugliano, pareggi ad occhiali per Juve Stabia e Turris rispettivamente nel derby contro l'Avellino al Partenio e con la Fidelis Andria allo Stadio Liguori. Il Giudice Sportivo si è espresso, multando Corallini e Vespe. Fermato per un turno Roberto De Rosa. Le motivazioni delle ammende:
"€ 1500,00 Turris A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, all’11° minuto circa, nel settore loro riservato un petardo; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 16° minuto del secondo tempo, bottigliette vuote di plastica verso i calciatori del Fidelis Andria mentre 103/306 effettuavano il riscaldamento, colpendo con una bottiglina uno di essi alla testa, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S. (r. proc.fed., r. c.c.)., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S.
€ 1000,00 Juve Stabia per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere otto petardi, tutti ad inizio gara: 6 nel proprio settore, 2 nel recinto di gioco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S. (r. proc.fed., r. c.c.), valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose".