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Givova Capri Anacapri, il Giudice Sportivo si pronuncia: maxi squalifica per Parlato, out fino a luglio

Il club isolano perde anche Santarpia per due giornate. Il primo giorno di febbraio, invece, arriverà la decisione in merito al risultato

Un'apertura di nuovo anno solare difficile per il Givova Capri Anacapri. La sospensione anticipata della sfida contro il San Vito Positano ha scatenato il dibattito sui media e sui social. Una decisione forte quella presa dall'arbitro attorno al 70' della sfida al San Costanzo. Il club isolano ha atteso la pronuncia del Giudice Sportivo, arrivata nelle ultime ore. Il risultato, come annunciato, non è stato omologato, si aspetterà il prossimo 1 febbraio. Intanto, si è concretizzata una maxi squalifica per capitan Stefano Parlato che dovrà restare ai box fino al 27 luglio. Due giornate lontano dai campi per Francesco Santarpia. Di seguito, il comunicato integrale apparso sul sito ufficiale della LND Campania e il referto del direttore di gara Crispino:

"Il GST letto il rapporto del DGG della gara in epigrafe rilevato che: al 31' del 2^ tempo il DDG sospendeva definitivamente la gara accusando dolore alla testa, altezza fronte, causato da una leggera testata in fronte datagli dal calciatore Parlato Stefano, della Società UC Givova Capri Anacapri che, dopo aver ricevuto la notifica dell'espulsione, per doppia ammonizione, si avvicinava al DDG rivolgendogli in primis frasi irriguardose, ingiuriose e volgari e poi entrava in contatto fisico con lo stesso indietreggiava con la testa e lo colpiva come sopra detto;

- il DDG sospendeva la gara in quanto riferiva che lo stato in cui si trovava non gli avrebbe permesso di dirigere in serenità l'incontro e quindi riteneva cessate le condizioni di normalità per la prosecuzione della gara e che, dopo aver fischiato per tre volte manifestava la sua volontà, dirigendosi verso gli spogliatoi;

- il DDG per raggiungere gli spogliatoi dal posto ove si trovava, era costretto ad attraversare quasi la totalità del tdg;

- durante tale tragitto fu avvicinato da alcuni calciatori e dirigenti della Società UC Givova Capri Anacapri che gli rivolgevano frasi che il DDG non riusciva a sentire nitidamente trovandosi in uno stato di confusione psicologica, causato dal colpo ricevuto che gli aveva causato anche un leggero indebolimento dei sensi principali;

- il DDG riferisce di aver distinto solo alcune espressioni minacciose, ingiuriose, irriguardose e volgari riferitegli dal calciatore Santarpia Francesco, della Società UC Givova Capri Anacapri;

- il DDG una volta arrivato nell'area di rigore, vicina agli spogliatoi, veniva raggiunto da due agenti della Polizia di Stato, di cui uno lo scortava fin dentro gli spogliatoi;

- il DDG riferisce che una volta entrato nello spogliatoio accusava uno stato confusionale, dovuto a giramento di testa ed una leggera emicrania. Il DDG riferisce di aver assunto un farmaco per il dolore di testa; ancora che su richiesta di un Ispettore della Polizia di Stato, ha riferito allo stesso l'accaduto seppure con difficoltà in quanto a causa del suo stato psicologico alterato, piangeva ad intermittenza;

- il DDG riferisce che successivamente l'Ispettore di Polizia gli indicava che il Sig. Parlato Stefano voleva entrare, cosa che fece, nello spogliatoio per chiedere scusa. Una volta entrato il Parlato si scusava tanto dell'accaduto, dovuto alla foga del momento. Si assumeva le responsabilità dell'accaduto perché riferiva di aver sbagliato. Ancora il Parlato tranquillizzava il DDG che nessuno gli avrebbe fatto qualcosa, anzi lo invitava a tornare a Capri quando avrebbe voluto e comunque sarebbe stato il benvenuto. Alla fine il Parlato stringeva lamano al DDG e lo abbracciava; il DDG conferma che il suo ritorno a Napoli e poi alla propria abitazione è stato tranquillo e che durante la traversata aveva avuto una ripresa della lucidità e la scomparsa dell'emicrania, giramento della testa e del leggero dolore alla fronte, per cui non ha ritenuto di recarsi al pronto soccorso;

- considerato che il comportamento del calciatore Parlato Stefano, sopra riportato, costituisce ex art. 35 1^ comma CGS condotta violenta nei confronti del DDG in quanto "atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale, concretizzandosi in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività "nei confronti del DDG, il tutto come da costante giurisprudenza degli organi federali (cfr. Corte Giustizia Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giustizia Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C. Sportiva Appello, III Sez., in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C. Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017);

- considerato che la sanzione da infliggere al calciatore Parlato Stefano va considerata ai fini dell'applicazione della misura amministrativa a carico della Società UC Givova Capri Anacapri ex C.U. 104/A FIGC del 17.12.2014;

- visto il 2^ comma dell'art.35;

- ritenuta la responsabilità oggettiva della Società UC Givova Capri Anacapri nella produzione dei fatti che hanno impedito la regolare continuazione della gara PQM a) commina al calciatore Parlato Stefano la squalifica fino al 27.07.2022. Si rileva che la sanzione viene comminata in misura ridotta in considerazione del ravvedimento espresso dal Parlato nei confronti del DDG dopo la fine della gara; b) commina al calciatore Santarpia Francesco, della Società UC Givova Capri Anacapri, la squalifica per due giornate".

C'è infine un preannuncio di reclamo: "Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società A.S.D UC GIVOVA CAPRI ANACAPRI ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito".

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