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Terra dei fuochi, tutelare la qualità dell'agroalimentae

Il decreto a tutela dell'agroalimentare campano diventa legge. Basterà a far capire che la Terra dei Fuochi e la Regione sono due cose ben diverse?

Con la conversione in legge del decreto sulle emergenze ambientali sono state messe in atto provvedimenti per garantire le produzioni agroalimentari di pregio, evitando, tra l’altro, che la delimitazione dei terreni non idonei alla produzione agroalimentare venga effettuata sulla base di mere presunzioni di rischio. Il provvedimento costituisce un punto di riferimento importante per fronteggiare l’emergenza ambientale del territorio tra Napoli e Caserta” è quanto affermano il presidente e il direttore di Coldiretti Campania, Gennaro Masiello e Prisco Lucio Sorbo, commentando con soddisfazione la conversione in legge del decreto 136/2013 sulla terra dei fuochi. “Prosegue l’impegno per consentire all’attività agricola  di continuare ad essere svolta in quelle aree con tutte le garanzie per la salute dei cittadini e la tutela dei redditi delle imprese produttrici”. 

La nuova normativa recepisce degli emendamenti proposti dall'associazione dei coltivatori regionali tendenti a sancire, in conformità alle vigenti norme europee e nazionali, razionali criteri di applicazione degli interventi normativi finalizzati a garantire, a tutela della salute collettiva, la continuità della produzione di alimenti sani e incontaminati. In particolare, è stato stabilito che per gli accertamenti  destinati alla produzione agroalimentare questi vengono effettuati in relazione alla persistenza di contaminanti che, per tipologia e quantità, recano pregiudizio alla sicurezza dei prodotti alimentari ai sensi degli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n.178/2002 del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

La modifica proposta ha la funzione di evitare che la delimitazione  dei terreni non idonei alla produzione agroalimentare venga effettuata sulla base di mere presunzioni di rischio. Considerata la particolare onerosità dei provvedimenti adottati, è necessario un completo approfondimento sulla ricaduta che, in concreto, abbiano i contaminanti sulle specifiche colture o attività agricole in atto e sui prodotti alimentari da esse derivanti. In altre parole sulla sicurezza alimentare, come definita e disciplinata dal regolamento comunitario n.178/2002 del 28 gennaio 2002. 
E’ stato, inoltre, previsto, modificando l’articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 che detta norme in materia ambientale, che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con la Conferenza Stato-Regioni e sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e l’Istituto nazionale di economia agraria, definiscono, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, i parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di verifica. Con il regolamento si provvede, altresì, alla verifica ed, eventualmente, alla modifica delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue di cui al decreto ministeriale 12 giugno 2003, n.185. 

La qualità delle acque destinate ad uso irriguo costituisce un requisito essenziale per  il rendimento delle coltivazioni, la produttività del suolo e la protezione dell'ambiente  e della salute. La norma  è finalizzata alla definizione di parametri di riferimento per l’impiego delle acque ad uso irriguo su colture alimentari e delle relative modalità di analisi, in modo da garantire la tutela dell’ambiente e della salute.

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