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Venerdì, 19 Aprile 2024
Politica

Regione Campania, il Reddito di inclusione ai nastri di partenza

Attivata in Campania la rete istituzionale tra Regione, Inps, ambiti sociali e comuni, con lo scopo di mettere in campo una azione sinergica di interventi

La nuova misura universale di contrasto alla povertà il ReI, reddito di inclusione, vedrà, a partire da oggi, impegnati tutti gli attori istituzionali territorialmente competenti. Attivata in Campania la rete istituzionale tra Regione, Inps, ambiti sociali e Comuni, con lo scopo di mettere in campo una azione sinergica di interventi, tutti mirati ad assicurare la costruzione di un progetto personalizzato di inserimento o reinserimento lavorativo e di inclusione sociale che, partendo dall’erogazione di un beneficio economico, consenta il superamento di condizioni di povertà.

DESTINATARI E REQUISITI - L’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo, stabilisce che il ReI è riconosciuto, previa presentazione di apposita domanda, ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, siano in possesso, congiuntamente, di specifici requisiti afferenti la residenza ed il soggiorno, la composizione del nucleo familiare, nonché di ulteriori requisiti concernenti la condizione economica del nucleo familiare del richiedente.
REQUISITI DI RESIDENZA E SOGGIORNO - Con riferimento ai requisiti di residenza e di soggiorno, l’articolo 3 del decreto legislativo precisa che il richiedente la misura deve essere, congiuntamente:
1) cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso o titolare di
protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria);
2) residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda.
REQUISITI FAMILIARI - Per quanto concerne i requisiti familiari, il successivo comma 2, del citato articolo 3, stabilisce che, in sede di prima applicazione, ai fini dell’accesso al ReI, il nucleo familiare, con riferimento alla sua composizione come risultante nella DSU, deve trovarsi, al momento della domanda, in una delle seguenti condizioni:
A -presenza di un componente di età minore di anni 18;
B - presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore, ovvero di un suo tutore;
C - presenza di una donna in stato di gravidanza accertata;
D - presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell’intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi. Quanto alla documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto (requisito sub c), si precisa che la stessa deve essere rilasciata da una struttura pubblica e allegata alla richiesta del beneficio, che può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto. In merito al requisito sub d), inoltre, si precisa che ai fini della concessione del ReI, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del decreto legislativo, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponda ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (rispettivamente, 8.000 e 4.800 euro). Infine, va precisato che il ReI è incompatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.
REQUISITI ECONOMICI - Per quanto concerne i requisiti di carattere economico, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. b), del decreto legislativo, il nucleo familiare del richiedente deve essere, per l’intera durata del beneficio, e congiuntamente, in possesso di:
1) un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
2) un valore dell’ISRE ai fini ReI non superiore ad euro 3.000;
3) un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000;
4) un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000;
5) un valore non superiore alle soglie di cui ai precedenti numeri 1 e 2 relativamente all’ISEE e all’ISRE riferiti ad una situazione economica aggiornata qualora si sia verificata una variazione dell’indicatore della situazione reddituale (ISR) ovvero della situazione lavorativa. In
quest’ultimo caso, si precisa che l’aggiornamento della situazione reddituale, all’atto della domanda, derivante dallo svolgimento di attività lavorative, avviene attraverso la compilazione della sezione ReI-Com del modello di domanda. Ai fini della verifica dei predetti requisiti economici, sarà presa in considerazione l’attestazione ISEE in corso di validità: se nel nucleo è presente un componente di età inferiore ad anni 18, sarà considerato l’ISEE minorenni; in assenza di minorenni nel nucleo, sarà considerato l’ISEE ordinario; in presenza di ISEE corrente (che aggiorna l’ISEE ordinario o l’ISEE minorenni) sarà comunque considerato quest’ultimo. In caso di presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni che non abbiamo entrambi i genitori in comune, verrà considerato il più favorevole tra gli eventuali differenti indicatori ISEE Minori. In presenza di una attestazione ISEE con omissioni o difformità, l’Istituto si avvarrà del diritto, riconosciuto agli enti erogatori dal D.P.C.M. n. 159/2013, di richiedere idonea documentazione volta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Qualora tale documentazione non pervenga nel termine di 30 giorni dalla richiesta, la domanda sarà respinta. L’ISEE deve essere rinnovato alla scadenza per evitare la sospensione del beneficio. Infine, con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve essere, congiuntamente, nelle seguenti condizioni:
1) nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale
in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
DECORRENZA E DURATA - Il ReI è concesso a decorrere dall’1 gennaio 2018. Il beneficio economico è concesso per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi. In caso di trasformazione del SIA in ReI la durata del beneficio economico del ReI è corrispondentemente ridotta del numero di mesi per i quali si è goduto del SIA. La durata del SIA eventualmente percepito viene sempre dedotta da quella del ReI, anche laddove la domanda di ReI intervenga dopo il termine della erogazione del SIA, come meglio specificato nel successivo paragrafo 14.1. Superato il limite dei diciotto mesi, può essere rinnovato, per non più di dodici mesi, solo dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cessazione del godimento della prestazione. Tuttavia, il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, anche a seguito di valutazioni sull’efficacia del ReI, in termini di fuoriuscita dall’area della povertà in relazione alla
durata del beneficio, potrà prevedere la possibilità di rinnovare ulteriormente il beneficio per le durate e con le sospensioni definite dal Piano medesimo, ferma restando la durata massima di dodici mesi per ciascun rinnovo e la previsione di un periodo di sospensione antecedente al rinnovo stesso.
MISURA - Il beneficio economico del ReI, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo, è pari, su base annua, al valore di euro 3.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, nonché per un parametro pari, in sede di prima applicazione, al 75 per cento. La misura è soggetta, in sede di prima applicazione, ad un tetto massimo di erogazione, in
quanto l’importo del beneficio non può essere superiore all’ammontare annuo dell’assegno sociale, di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 (pari per il 2017 a 5.824,80 euro). Il ReI è erogato mensilmente, per un importo pari ad un dodicesimo del valore su base annua. Gli importi così determinati, ai sensi dei successivi commi 2, 3 e 4, del citato articolo 4, sono suscettibili di riduzioni nei seguenti casi:
1. in caso di fruizione di altri trattamenti assistenziali da parte di componenti il nucleo familiare, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi, il valore mensile del ReI è ridotto del valore mensile dei medesimi trattamenti. I trattamenti assistenziali considerati sono soggetti all’obbligo di trasmissione al Casellario dell’Assistenza da parte dei singoli enti erogatori, ivi compreso l’Istituto (art. 4, comma 2, del decreto legislativo). Si precisa che in caso di erogazioni con periodicità diversa da quella mensile, l’ammontare dei trattamenti considerati viene calcolato posteriormente all’erogazione, rapportandolo al numero di mesi cui lo stesso si riferisce. Nel caso, invece, di erogazioni in un’unica soluzione, incluse le mensilità aggiuntive erogate ai titolari di trattamenti con periodicità mensile, tali trattamenti sono considerati in ciascuno dei dodici mesi successivi all’erogazione per un dodicesimo del loro valore. Non sono comprese nel valore mensile dei trattamenti assistenziali che incidono sull’importo della prestazione:
a) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
b) le indennità per i tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all’accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
c) le specifiche misure di sostegno economico, aggiuntive al beneficio economico del ReI, individuate nell’ambito del progetto Personalizzato a valere su risorse del comune o dell’ambito territoriale;
d) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;
e) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.
Infine, l’articolo 25, comma 4, del decreto legislativo prevede che, ai fini della detrazione dei trattamenti assistenziali di cui all’articolo 4, comma 2, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti beneficiari dell’assegno di natalità di cui all’articolo 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014, viene dedotto dal ReI il solo incremento dell’assegno previsto per i nuclei familiari in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE non superiore a 7.000 euro annui, pari ad 80 euro mensili.
1. in caso di percezione di redditi da parte dei componenti il nucleo familiare, il beneficio economico del ReI è ridotto dell’ISR del nucleo familiare, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nel medesimo indicatore. Infine, i redditi eventualmente non già compresi nell’ISR sono dichiarati all’atto della richiesta del beneficio secondo le modalità di comunicazione per la variazione della situazione lavorativa di uno dei componenti il nucleo familiare, così come specificate nel successivo paragrafo 9. In sostanza, il soddisfacimento dei requisiti per il diritto al ReI non necessariamente comporta il diritto al beneficio economico, in quanto questo è condizionato anche dall’eventuale fruizione di altri trattamenti assistenziali e dalla condizione reddituale rappresentata dall’indicatore della
situazione reddituale (ISR), al netto dei trattamenti assistenziali in esso considerati. L’indicatore della situazione reddituale (ISR) viene calcolato sottraendo ai redditi del nucleo le eventuali spese per l’affitto (fino ad un massimo di 7.000 euro annui, incrementato di 500 euro
per ogni figlio convivente successivo al secondo) e il 20% degli eventuali redditi annui da lavoro dipendente (fino ad un massimo di 3.000 euro). L’ammontare del beneficio economico del ReI viene, quindi, determinato integrando, fino alla soglia corrispondente al numero di
componenti il nucleo familiare, le risorse a disposizione delle famiglie.
Per maggiori informazioni, consultare il sito ufficiale della Regione Campania, nella sezione "Lavoro e Sviluppo".

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