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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Politica

Accoglienza rifugiati ucraini in Campania, convenzione con strutture alberghiere: l'ordinanza di De Luca

La convenzione con le associazioni di categoria degli albergatori prevede la formalizzazione delle disponibilità delle strutture ricettive per assicurare l’accoglienza dei profughi, laddove non risulti possibile utilizzare le misure ordinarie delle Prefetture

In considerazione delle difficoltà esposte dalle Prefetture della Campania sull'accoglienza e l'assistenza temporanea delle persone provenienti dall'Ucraina, il Presidente commissario delegato Vincenzo De Luca ha firmato un'ordinanza, la n.2 del 16 marzo 2022, con cui si dispone una convenzione con le associazioni di categoria degli albergatori per la formalizzazione delle disponibilità delle strutture ricettive per assicurare l’accoglienza dei profughi, laddove non risulti possibile utilizzare le misure ordinarie da parte delle stesse Prefetture mediante il CAS (centro di accoglienza straordinario) o il SAI (Sistema di accoglienza e integrazione). 

Nel testo dell'ordinanza è precisato che la convenzione quadro "sarà sottoscritta dalle associazioni di categoria degli albergatori della Regione Campania interessate e dal direttore generale lavori pubblici e Protezione civile della Regione Campania, in qualità di soggetto attuatore, in nome e per conto del Commissario delegato, e avrà efficacia per il tempo strettamente necessario a fronteggiare l’esigenza urgente di accoglienza nel rispetto del principio di sussidiarietà rispetto alle determinazioni delle Prefetture e in ogni caso non oltre la scadenza dello stato di emergenza e salva cessazione anticipata automatica per l’effetto di disposizioni normative ovvero provvedimenti sopravvenuti e incompatibili adottati nell’ambito dell’emergenza".

Nel testo si legge, inoltre, che "ai sensi dell’art. 4, comma 3, dell’OCDPC n. 872/2022, gli oneri finanziari derivanti dall'ordinanza saranno assunti sul bilancio della D.G. 50.18 lavori pubblici e Protezione civile, fatto salvo il successivo rimborso a valere sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell’art. 4, comma 2, dell’OCDPC n. 872/2022 e intestata al soggetto attuatore, previa puntuale rendicontazione ai sensi dell’art. 27, del D. Lgs n. 1/2018, ovvero direttamente sulla stessa a seguito di trasferimento dei fondi da parte del Dipartimento della Protezione civile".

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