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Martedì, 23 Aprile 2024
Famiglia

Assegno familiare: i requisiti per ottenerlo

Come presentare domanda e come individuare la fascia di appartenenza

L’ANF o assegno per il Nucleo Familiare è una prestazione economica erogata dall'INPS in funzione di::

  • reddito complessivo
  • tipo di famiglia e al numero dei componenti.

L'importo spettante, infatti, dipende sia dalla fascia in cui ricade il reddito complessivo della famiglia, sia da alcune variabili come numero dei figli,  morte di uno dei genitori,  presenza di figli minori con disabilità etc. .

L'ammontare è quantificato con cadenza annuale in apposite tabelle, che hanno validità dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno seguente.

A chi spetta

Per poter richiedere la prestazione bisogna rientrare in una delle seguenti categorie:

  • lavoratori dipendenti del settore privato;
  • lavoratori dipendenti agricoli;
  • lavoratori domestici e somministrati;
  • lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
  • lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite;
  • titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS;
  • titolari di prestazioni previdenziali;
  • lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

Come deve essere composto il nucleo familiare

L'Assegno spetta per nucleo familiare che può essere composto da:

  • richiedente lavoratore o titolare della pensione;
  • coniuge/parte di unione civile che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia;
  • figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
  • figli ed equiparati maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro purché non coniugati, previa autorizzazione;
  • figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
  • fratelli, sorelle del richiedente e nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni, inabili a proficuo lavoro solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione;
  • nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell'ascendente, previa autorizzazione.
  • Gli stranieri residenti in Italia, poligami nel loro paese, possono includere nel proprio nucleo familiare solo la prima moglie e i figli avuti dalla stessa, se residenti in Italia.
  • I lavoratori extracomunitari (esclusi quelli con contratto di lavoro stagionale) hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare solo per i familiari residenti in Italia, salvo il caso in cui il paese di provenienza del lavoratore abbia stipulato con l’Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia, o nei casi in cui possa applicarsi la normativa comunitaria di sicurezza sociale.
  • I lavoratori stranieri rifugiati politici, in conseguenza dell’equiparazione ai cittadini italiani, hanno diritto all’assegno anche per i familiari residenti all’estero.
  • Per i titolari di pensione ai superstiti, il nucleo ha diritto all’ANF se composto dal coniuge/parte di unione civile superstite che ha titolo alla pensione e dai figli ed equiparati minori titolari o contitolari della pensione o maggiorenni inabili a proficuo lavoro.
  • Il nucleo familiare può essere composto anche di una sola persona ove si tratti di orfano titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro.
  • Il coniuge/parte di unione civile dell’avente diritto alla corresponsione dell’ANF può chiedere il pagamento della prestazione purché non sia titolare di un proprio diritto all’ANF, determinato da un rapporto di lavoro dipendente oppure da una prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente.
  •  In caso di nuclei familiari di genitori separati/divorziati o sciolti da unione civile, con affidamento condiviso dei figli, il diritto all’ANF sussiste per entrambi e la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa a un accordo tra le parti. In mancanza di accordo, l’autorizzazione alla percezione dell’assegno viene concessa al genitore convivente con i figli. Il diritto rimane al genitore affidatario anche quando non è titolare in proprio di un diritto a richiedere la prestazione familiare (poiché non lavoratore o non titolare di pensione) e viene esercitato in virtù della posizione tutelata dell'ex coniuge/parte di unione civile, sempre che i requisiti di fatto, ossia i redditi del nucleo dell’affidatario, ammettano il riconoscimento al diritto all’ANF.
  • Il genitore convivente con il minore (privo di autonomo diritto) nato fuori del matrimonio/unione civile da genitori comunque non coniugati/uniti civilmente può chiedere il pagamento dell'ANF sulla posizione dell’altro genitore lavoratore dipendente non convivente. Il pagamento terrà conto dei redditi del genitore convivente.

Decorrenza e durata del diritto all'Assegno

Il diritto a percepire l'Assegno familiare decorre dal primo giorno in cui si verificano le condizioni richieste come, ad esempio, celebrazione del matrimonio e nascita di figli, e cessa al loro venire meno, ad esempio per separazione legale oppure conseguimento della maggiore età del figlio. Attenzione: eventuali arretrati sono sottoposti a prescrizione quinquennale.

A quanto ammonta l'assegno

Per capire qual è la fascia di reddito, rapportato alla tipologia di famiglia, in cui si ricade, è necessario considerare il reddito del nucleo familiare assoggettabile all' IRPEF, al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali.

Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva se superiori complessivamente a 1.032,91 euro.

Non rilevano ai fini della quantificazione del reddito:

  • i Trattamenti di Fine Rapporto ( TFR) comunque denominati e le anticipazioni sui TFR;
  • i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
  • le rendite vitalizie erogate dall'INAIL, le pensioni di guerra e le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
  • le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare e ai pensionati di inabilità, gli importi percepiti a titolo di assegno di cura ai sensi della legge provinciale di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 9;
  • le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
  • gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
  • gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione;
  • l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile a imposizione fiscale;
  • gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.

Attenzione: Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.

Come richiedere l'Assegno familiare

I lavoratori dipendenti di aziende attive nel settore privato (non agricolo) devono presentare domanda direttamente all’INPS ed esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio online dedicato o tramite i servizi telematici offerti dagli enti di patronato.

I lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato agricolo a tempo indeterminato (OTI), devono presentare domanda al datore di lavoro con apposito modello ANF/DIP (SR16) cartaceo.

I lavoratori di ditte cessate e fallite devono presentare domanda telematica, entro 5 anni, all'Inps che provvede al pagamento. La domanda telematica può essere presentata tramite: Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; enti di patronato.

Quando serve l'Autorizzazione all’Assegno

Serve l'Autorizzazione all'Assegno quando

- venga richiesta l’inclusione di determinati familiari nel nucleo (fratelli, sorelle, figli di separati o divorziati, sciolti da unioni civili, figli naturali, familiari residenti all’estero, etc.);

nei casi di possibile duplicazione del pagamento (figli di genitori separati/divorziati o sciolti da unione civile, figli naturali, etc.);

per applicare l’aumento dei livelli reddituali (familiari minorenni con difficoltà a compiere le funzioni proprie della loro età o maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a svolgere proficuo lavoro).

La domanda di autorizzazione va presentata in modalità telematica. 

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