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Giovedì, 18 Aprile 2024
Economia

L'appello: "Cancellare subito tutte le ipoteche illegittime per tasse inferiori al limite di 20mila euro"

Angelo Pisani propone una vera ed idonea rottamazione e sanatoria esattoriale

Appello di Angelo Pisani al Governo a far cancellare subito tutte le ipoteche illegittime per tasse inferiori al limite di 20mila euro (che ha portata retroattiva) ed a predisporre una vera ed idonea rottamazione e sanatoria esattoriale per salvare la vita dei contribuenti e tutelare il sistema economico nel mondo post Covid e Crisi Guerra.

"Davanti a una crisi economica e sociale devastante con previsioni ancor più nere per i prossimi mesi bisogna porre un freno a scuse e dinieghi ingiustificabili degli uffici dell’agenzia della riscossione che ancora negano di cancellare quelle micidiali e vergognose ipoteche anche per somme inferiori agli 8000 euro o 20000 euro sulle case e sulle proprietà dei contribuenti così esclusi da ogni agibilità nel sistema finanziario legale. Non si possono più aspettare i tempi biblici di un ricorso per aver giustizia, insiste lavv angelo pisani , deve esser chiaro a tutti e soprattutto alla burocrazia degli uffici che il rifiuto della cancellazione dell’iscrizione ipotecaria da parte della Riscossione, oltre che pregiudizievole, è illegittimo se l’ipoteca e’inferiore o se il Contriburnte ha provveduto a ridurre il debito tributario al di sotto dei 20mila euro, limite da considerarsi retroattivo e unica modalità per non dar fallire il sistema economico sociale oggi ostaggio di debiti e di tante segnalazioni evitabili anche di minime sofferenze. Dopo alcune sentenze di pochi giudici coraggiosi del tribunale di Napoli, ora anche i giudici della Ctp di Pescara con la sentenza 204/2/2022 (presidente Perla, relatore Papa) hanno confermato tali principi di logica e giustizia sociale accogliendo il ricorso di un contribuente avverso ingiusta e minima ipoteca erichiamando l’ordinanza n. 993/2021 della Cassazione che, in un caso analogo, aveva ritenuto che la modifica operata dalle leggi succedutesi nel tempo ai limiti di valore del credito erariale che consentivano l’iscrizione ipotecaria aveva natura procedimentale e come tale poteva trovare applicazione retroattiva. Secondo il Supremo colle- gio, infatti, in difetto di disposizioni transitorie, si deve fare riferimento all’articolo 11 delle «Disposizioni sulla legge in generale», rispetto a procedure che erano pendenti alla data dell’entrata in vigore e, quindi, per tutti gli atti compiuti successivamente (Cassazione n. 29632/19 e n. 30742/2018)".

Soglia 20mila euro

L'avvocato, presidente di Noi Consumatori aggiunge: "In applicazione di questo principio, il mantenimento dell’iscrizione ipotecaria per crediti esattoriali oggi infeririori a 20000 euro deve essere considerato illegittimo e, in quanto tale, annullato. Proprio per la valanga di ipoteche di poche centinaia di euro sulla case dei contribuenti, dopo le rumorose battaglie e ricorsi dell’avvocato Angelo Pisani alcuni giudici accertarono la gravità del fenomenale e il legislatore fu costretto ad introdurre il limite di 20mila euro con il Dl n. 16/2012 in sostituzione del precedente valore di 8mila euro che va computato considerando tutti i ruoli affidati alla Riscossione. Nel caso di specie, il ricorrente aveva impugnato il diniego con cui la l’agenzia della Riscossione aveva rifiutato di cancellare l’iscrizione ipotecaria anche se il debito delle cartelle età di valore inferiore a 20mila euro. Quest’ultima sosteneva che, prima della entrata in vigore del Dl 16/2012, il valore soglia per l’iscrizione ipotecaria era di 8mila. Già in passato la giurisprudenza di merito si era occupata della medesima questione (Ctr Napoli/Roma) stabilendo che il nuovo limite di 20mila potesse essere ap- plicato retroattivamente in applicazione del principio del favor rei, ma purtroppo ancora oggi sono migliaia i contribuenti vittime anche di ipoteche pazze e irrosorie che però li limitano in ogni diritto . Dopo pretestuosi dinieghi l’accoglimento del ricorso comporta l’obbligo, per la Riscossione, di provvedere, a sue spese, alla cancellazione dell’ipoteca, che deve es- sere disposta a prescindere dalla formazione del giudicato, posto che le sentenze del giudice tributario sono immediatamente esecuti- ve. Qualora la Riscossione non provvedesse alla cancellazione, attivando la procedura di cui all’arti- colo 2882 Codice civile e seguenti presso la Conservatoria dei registri immobiliari (Ctp Frosinone n. 504/01/2020), al contribuente non resta che agire mediante l’avvio dell’azione di ottemperanza di cui all’articolo 70 del Dlgs 546/92 e di risarcimento di tutti i danni subiti per illegittimità della procedura di riscossione".

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