Condominio: come tutelarsi contro i rumori molesti
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All’interno di ogni condominio vige il diritto di ogni individuo al riposo, e, dunque, un obbligo per tutti a rispetto dei propri vicini, cercano di non superare una determinata soglia di tollerabilità di suoni e rumori.
Difatti, il condominio può prevedere all’interno del regolamento un’apposita sezione relativa agli orari nei quali è assolutamente doveroso osservare il silenzio nel rispetto di tutti, orari che possono variare anche in base ai giorni festivi e feriali ed in base ai soggetti destinatari, come ad esempio le ditte che effettuano lavori di manutenzione.
Oltre al regolamento condominiale, importante è anche il testo dell’art. 844 c.c. “il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”, ed il testo dell’art. 659 c.p. “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309. Si applica l’ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità”.
L’Amministratore condominiale ha competenza relativamente alle violazioni del regolamento, con facoltà di diffidare o di comminare sanzioni pecuniarie, ma, qualora un condomino è disturbato da un altro e ciò non costituisce molestia per un numero indeterminato di soggetti e non è vietato dal regolamento, non potrà essere l’Amministratore ad occuparsi della vicenda.
Pertanto, quando i rumori risultano ben superiori alla ordinaria tollerabilità, rendendo impossibile il relax che l’abitazione, per sua natura, deve garantire, con conseguente compressione della qualità della vita, è sempre opportuno rivolgersi ad un legale, il quale potrà tentare preliminarmente di risolvere in via bonaria la situazione, redigendo una lettera di diffida. Diffida di cui dovrà essere informato l’Amministratore e che potrà essere inserita nell’ordine del giorno dell’assemblea condominiale.
Qualora i rumori molesti non dovessero cessare, si potrà intentare una causa civile ordinaria (al fine di inibire le cause che generano i rumori ed ottenere il relativo risarcimento dei danni subiti) o un ricorso d’urgenza per l’insonorizzazione, oppure una causa penale per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, promovibile tramite denuncia agli organi giudiziari e di Polizia, disturbo che, per avere rilievo penale, deve incidere sulla tranquillità pubblica o devono sussistere rumori tali da poter avere una diffusività idonea al disturbo di un numero indefinito di persone.