rotate-mobile
Cronaca

Niente caffè dopo le 11 in Campania: l'ordinanza che ne vieta l'asporto e il consumo

Divieto di vendita con asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua, dalle 11 del mattino

Oltre alle proteste dei ristoratori penalizzati dall'ultima ordinanza di De Luca, emanata ieri, che obbliga la Campania a restare zona arancione, c'è un aspetto che sta indispettendo molti napoletani. "Fatto salvo quant’altro previsto dal DPCM 3 dicembre 2020, ai bar e agli altri esercizi di ristorazione dalle ore 11,00 del mattino è fatto divieto di vendita con asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua", è scritto nell'ordinanza, rendendo dunque vietata la vendita con asporto dopo le 11 del mattino anche dell'amato caffè. Probabilmente tale misura è finalizzata ad evitare assembramenti davanti ai bar e locali che si sarebbero potuti verificare in vista dei consueti "brindisi di Natale".

L'ordinanza

Con efficacia dal 20 dicembre 2020 e fino al 23 dicembre 2020:

1. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con decorrenza dal 20 dicembre 2020 e fino al 23 dicembre 2020, su tutto il territorio regionale:
1.1. restano confermate tutte le misure vigenti alla data odierna per effetto di disposizioni statali - ivi comprese quelle di cui all’art.2 del DPCM 3 dicembre 2020 (cd. “zona arancione”) - e regionali (Ordinanza n. 96 del 10 dicembre 2020 in materia di controlli degli arrivi e limitazioni alla mobilità sul territorio regionale);
1.2. fatto salvo quant’altro previsto dal DPCM 3 dicembre 2020, ai bar e agli altri esercizi di ristorazione dalle ore 11,00 del mattino è fatto divieto di vendita con asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua;
1.3. per tutto l’arco della giornata è fatto divieto di consumo di cibi e bevande, anche non alcoliche, con esclusione dell’acqua, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali;
1.4. a tutti gli esercizi commerciali è fatto obbligo di misurazione della temperatura corporea agli avventori all’ingresso dei propri locali e di inibire l’ingresso laddove la temperatura risulti superiore a 37,5 ° CC;
1.5. è fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare nelle zone della cd. "movida";
1.6. è fatta raccomandazione ai Comuni ai fini dell'adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico incui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezzainterpersonale di almeno un metro, ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché delledisposizioni di cui al punto 1.3. del presente provvedimento.

ORDINANZA n. 98 del 19 dicembre 2020 (1)-3

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Niente caffè dopo le 11 in Campania: l'ordinanza che ne vieta l'asporto e il consumo

NapoliToday è in caricamento