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Mercoledì, 17 Aprile 2024
Cronaca

La nuova ordinanza regionale: ok a riduzione trasporti, vietato raggiungere la seconda casa

Firmata da De Luca l'ordinanza 9 del 15 marzo 2021, i cui contenuti erano già stati anticipati nel pomeriggio

È stata firmata in serata la preannunciata ordinanza della Regione Campania che inasprisce ulteriormente le misure anti-contagio da Coronavirus.

No a prove di verifica

Dal 16 marzo e fino al 3 aprile è "vietato lo svolgimento in presenza delle attività didattiche e formative e relative prove di verifica e di esami inerenti ai corsi di lingua, teatro e simili. Le attività di formazione professionale restano invece consentite in presenza", sebbene entro i limiti previsti dall'ultimo Dpcm. Vietato anche lo svolgimento in presenza delle lezioni e dei corsi, teorici e pratici, delle autoscuole e scuole nautiche, per il conseguimento di qualsiasi tipo di patente.

Seconde case

Vietati anche, dal 18 marzo e fino al 5 aprile, gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o dimora abituale sul territorio della Campania verso le seconde case in ambito regionale, salvo che "per comprovati motivi di necessità o urgenza e comunque per il tempo strettamente indispensabile".

Trasporto pubblico, le novità

Ai sensi del Dpcm del 2 marzo a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento, mentre per i servizi di trasporto pubblico locale di linea terrestri (su ferro e su gomma), è consentita la "rimodulazione, anche in riduzione, dei programmi ordinari di esercizio, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti".

Aree mercatali

Infine, sono confermate le disposizioni delle Ordinanze n.7 del 10 marzo 2021 e n.8 dell’11 marzo 2021, con la precisazione che la deroga alla sospensione delle attività di vendita di generi alimentari e dei prodotti agricoli e florovivaistici riguarda altresì i negozi/box siti in prossimità o all’interno di aree mercatali, ove sussista la possibilità di contingentare gli accessi e limitatamente agli esercizi provvisti di accesso diretto alla rete idrica.

Ordinanza 9 del 15 marzo 2021: il testo integrale

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