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Cronaca

Coronavirus, oltre 500 persone ricoverate in ospedale in Campania

I dati del Ministero della Salute: 268 i nuovi casi di positività distribuiti tra Napoli e provincia sui 431 a livello regionale

Sono oltre 500 le persone positive al Coronavirus ricoverate in ospedale in Campania (506 per la precisione). 43 di queste si trovano attualmente in terapia intensiva. E' quanto si apprende dai dati diffusi dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità diffusi nel bollettino pomeridiano nazionale del 5 ottobre.

Gli attualmente positivi nella nostra regione sono 7709, 7203 dei quali si trovano in isolamento domiciliare. I contagi, dall'inizio della pandemia, raggiungono il numero totale 14.768. 13.032 di questi sono stati identificati dal sospetto diagnostico, mentre altri 1736 da attività di screening.

Sale a 6593 il numero totale delle persone guarite, 466 i decessi. 632.399 i tamponi effettuati.

Dei 431 nuovi casi di positività registrati in Campania e comunicati nel bollettino del 5 ottobre, 268 sono distribuiti tra Napoli e provincia. 

La nuova ordinanza regionale

Bar, locali e ristoranti chiusi alle ore 23 dalla domenica al giovedì e alle ore 24 il venerdì e sabato. Questa la novità principale contenuta nell'ordinanza regionale numero 77 del 5 ottobre a firma del Governatore della Campania Vincenzo De Luca. Prorogato anche l'obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto. 

Il testo dell'ordinanza

Con decorrenza immediata e fino al 20 ottobre 2020, salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dei provvedimenti statali adottandi ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge n.19 del 2020, convertito in legge n.35 del 2020, e dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata:

1.1. È fatto obbligo ai bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari di chiusura dell’attività dalle ore 23,00 alle ore 06,00 del giorno successivo, nei giorni da domenica a giovedì; dalle ore 24,00 alle ore 6,00 del giorno successivo, nei giorni di venerdì e sabato. Fanno eccezione gli esercizi presenti all’interno di strutture di vendita all’ingrosso che osservano orari notturni di esercizio. Con l’entrata in vigore della presente disposizione è revocata la previsione di cui al punto 1.2. dell’Ordinanza n.75 del 29 settembre 2020.

1.2. Ai ristoranti, pizzerie ed altri esercizi della ristorazione (pub, vinerie, kebab e similari), è fatto obbligo di prevedere l’ultimo ingresso dei clienti nonché degli avventori per asporto alle ore 23,00, per l’intera settimana. Le consegne a domicilio sono consentite senza limiti di orario.

Per quanto non previsto dal presente provvedimento, restano confermate le disposizioni di cui all’Ordinanza n. 75 del 29 settembre 2020, pubblicata sul BURC in pari data e relativi Protocolli di settore allegati e ss.mm. e ii.. 

Sono altresì confermate tutte le disposizioni di cui all’Ordinanza n.76 del 3 ottobre 2020, ivi compresa la proroga:

3.1. dell’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport all’aperto), approvati o prorogati con le ordinanze vigenti o riportati in allegato al DPCM 7 settembre 2020;

3.2. di tutte le disposizioni relative alle misure di sicurezza obbligatorie prescritte per i titolari e gli utenti di esercizi commerciali, culturali, ricreativi, o comunque aperti al pubblico, ivi compreso l’obbligo di porre a disposizione, all’ingresso e all’interno dei locali, soluzioni idroalcoliche igienizzanti e di subordinare l’ingresso da parte degli utenti alla avvenuta igienizzazione delle mani e alla protezione delle vie respiratorie attraverso l’uso della mascherina.

Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attivita' di impresa, si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita' statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita' regionali e locali sono irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorita' procedente puo' disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione regionale all’irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell’Avvocatura regionale.

Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

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