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Crollo Galleria Umberto, il Tar respinge il ricorso del condominio contro il Comune

Nuovo capitolo giudiziario della vicenda iniziata con il crollo di un cornicione che colpì Salvatore Giordano, il quattordicenne morto nel luglio del 2014

Con una sentenza pubblicata il 23 aprile scorso, la V Sezione del Tar della Campania ha respinto il ricorso presentato dal condominio della Galleria Umberto I n. 50/52 contro una serie di atti del Comune di Napoli.

Tra questi l'ordinanza sindacale ex art. 54 T.U.E.L. prot. 7 del 2014, notificata in data 11.07.2014, di carattere generale, con cui il Comune di Napoli ha ordinato l’esecuzione urgente di una serie di opere di messa in sicurezza in danno, incaricando una società terza e ponendo gli oneri a carico dei condomini. Tale ordinanza, nella specie, è stata adottata sul presupposto che sono di proprietà pubblica, comunale, “le strade sia coperte che scoperte e la tettoia di copertura” e di proprietà privata, ovvero dei condomini ivi insistenti l’intero complesso "per il quale i proprietari restano obbligati alla manutenzione della decorazione interna ed esterna della Galleria in ogni tempo".

La vicenda parte dalla tragedia avvenuta il 5 luglio 2014, quando il crollo di uno dei cornicioni colpì Salvatore Giordano mentre transitava nell'area sosttostante, provocandone la morte. La Procura della Repubblica, con provvedimento del 9.07.2014, evidenziò il permanere di una situazione di pericolo in riferimento all'intero complesso Galleria Umberto I, con edifici annessi, ed invitò conseguentemente il Sindaco di Napoli ad adottare i provvedimenti contingibili e urgenti relativi alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati interessati.

Con la prima ordinanza (n. 7/2014) il Sindaco, ex art. 54 D.lgs.267/2000 e art. 176 Dpr 207/2010, ha quindi ordinato all'Impresa Società di Costruzioni, Lavori generali di costruzione, di provvedere a mettere in opera elementi di protezione con mantovane e simili e a verificare cornicioni ed elementi decorativi che si rilevassero in possibile pericolo di caduta e/o ammalorati e di provvedere ai necessari indispensabili interventi di messa in sicurezza, nominando direttore dei lavori il dirigente tecnico del Comune di Napoli e ponendo a carico dei proprietari interessati gli oneri degli eventuali interventi da realizzarsi con ordinanze ingiunzioni emesse dal Servizio Sicurezza Abitativa.

Con la seconda ordinanza (n. 386/2014), il Sindaco ha poi ordinato all'amministratore del condominio della Galleria Umberto I n. 52 di far eseguire tutti gli opportuni accertamenti tecnici e tutte le opere necessarie per scongiurare lo stato di pericolo, e ciò sulla base dell'accertamento tecnico compiuto nello stabile che aveva evidenziato la necessità di eseguire opere di messa in sicurezza dell'intonaco del cornicione di coronamento del fabbricato.

"La Galleria Umberto I - si legge nella sentenza - è un complesso di proprietà pubblica con riguardo alle strade coperte e scoperte ed alla tettoia di copertura, mentre per il resto è di proprietà privata ed i privati restano obbligati alla manutenzione della decorazione interna ed esterna della stessa. Soltanto le coperture sono di proprietà pubblica e non i cornicioni. A conforto, si richiama la sentenza di questa sezione, n. 5740/2017, dal cui arresto questo Collegio non ravvisa valide ragioni per discostarsi, che, su ricorso analogo proposto da altro condominio appartenente alla medesima galleria, ha affermato che, al fine di dirimere la controversia, sia necessario ricorrere all'applicazione del codice civile e, in particolare, dell'art. 1117, avendo riguardo alla cd. presunzione legale di condominialità. A mente di tale norma, infatti, “sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, “se non risulta il contrario dal titolo”, tra l’altro (comma 1, n. 1), “tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate. Non vi può allora essere alcun dubbio che la facciata di un edificio ricada tra le parti oggetto di comunione fra i proprietari delle diverse porzioni del fabbricato. Conseguentemente anche gli elementi architettonici e le decorazioni ornamentali ivi presenti, per il pregio artistico, devono essere considerati parte integrante della facciata che ne acquista un particolare decoro architettonico. Per vincere la presunzione di condominialità si sarebbe dovuta provare l'esclusione del bene dalla comunione producendo un idoneo titolo di acquisto da cui risultasse il diritto di proprietà del Comune di Napoli. A tal proposito, in nessun punto dell'“Instrumento di concessione” è detto che i cornicioni e, più in generale, le decorazioni sulle facciate esterne sono di proprietà pubblica né vi è un riparto di competenze tra proprietario e Comune con riguardo all'obbligo di manutenzione; ciò che sicuramente risulta come di proprietà del Comune di Napoli sono, invece, la tettoia a vetri, il passaggio comune al piano terra ed i passaggi situati nel piano cantinato. Tali conclusioni sarebbero confermate dall'“Instrumento di transazione” che ha integrato l'originaria concessione".

"Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente sostiene che la responsabilità esclusiva del deterioramento dei cornicioni, oggetto di ingiunzione, sarebbe, comunque, da ascriversi unicamente al Comune di Napoli, trovando esclusiva ragione nel cattivo stato manutentivo proprio della parte di proprietà comunale della galleria, così come confermato dalla perizia tecnica, di parte, dell’ing. Abate, laddove lo stesso afferma che l'elemento che maggiormente avrebbe contribuito alla degenerazione dei materiali costitutivi è la presenza di infiltrazioni d'acqua piovana".

"Ciò posto, parte ricorrente non ha provato, secondo un giudizio di alta probabilità causale, che le contestate infiltrazioni siano all’origine, sia pure nel concorso di cause, della caduta dei cornicioni, rimanendo, di contro, invece, accertato il diffuso fenomeno di vetustà dei fabbricati e delle facciate, da imputare ad una mancanza di manutenzione, la cui responsabilità è ascrivibile ai condomini proprietari. Prevale, pertanto, la presunzione di condominialità con quanto ne consegue in termini di obblighi manutentivi collegati al riparto di proprietà".

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