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Cronaca

Ordinanza della Regione: in quarantena un intero quartiere

Il presidente De Luca ha firmato l'ordinanza numero 57 che chiude l'area dove si sono verificati i contagi nelle ultime ore

Un intero quartiere finisce in quarantena. Sembrava essere a un passo dalla fine l'emergenza Coronavirus e invece torna l'incubo del contagio in Campania. A preoccupare particolarmente la Task force della Regione è la situazione dei contagi a Mondragone. In particolare un'intera area dove è stato scoperto un vero e proprio focolaio. Con l'ordinanza numero 57 dall'inizio dell'epidemia, il presidente della Regione, Vincenzo De Luca ha messo in quarantena l'intero quartiere in questione.

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Il quartiere-focolaio

Si tratta dell'area denominata “degli ex palazzi Cirio”, dove risiede la famiglia di origine bulgara colpita dal contagio. L'ordinanza impone la quarantena domiciliare per tutti gli abitanti dell'area e la possibilità di ingresso e uscita solo per il personale sanitario. Tutti i residenti devono osservare l'isolamento domiciliare e non potranno lasciare le proprie abitazioni. Tutti i varchi di accesso sono stati chiusi. Una misura che di fatto riporta l'intera regione indietro di due mesi quando provvedimenti del genere erano all'ordine del giorno. La speranza è che la stessa sia stata tempestiva e sia capace di bloccare il dilagare del contagio.

L'ordinanza

Con efficacia immediata e fino al 30 giugno 2020, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, con riferimento al territorio del Comune di Mondragone (CE) sono disposte le seguenti misure: 
1.1. Ai cittadini aventi residenza, domicilio o dimora presso i cd. "Palazzi Cirio" (palazzo Drago, palazzo Roma, palazzo A-G, palazzo Nuovo Messico, palazzo California), siti nell'omonima area del Comune di Mondragone (CE), è fatto obbligo di isolamento domiciliare, con divieto di allontanamento dalle dette abitazioni. 
1.2. Ai cittadini di cui al precedente punto 1.1 è consentito accedere alla propria residenza, domicilio o dimora sita nei fabbricati ivi indicati, con obbligo di rimanervi in regime di isolamento domiciliare e di sottoporsi a tutti i controlli sanitari disposti dalla ASL competente. 
2. E' fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dall'area di cui al precedente punto 1. da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell'attività di assistenza, limitatamente alle presenze che risultino necessarie allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, non è consentita l'uscita dall'area indicata per lo svolgimento di attività lavorativa. 
3. Il Comune di Mondragone (CE), d'intesa con l'Unità di Crisi regionale e con il supporto della Protezione civile e del volontariato assicura ogni forma di assistenza ai cittadini di cui all'art.l, anche attraverso la somministrazione di derrate alimentari e generi di prima necessità per tutta la durata di efficacia del presente provvedimento. 
4. Nell'area interessata dal presente provvedimento è disposta la chiusura dei varchi ed accessi secondari, come individuati dal Comune sentita la Prefettura competente. La vigilanza e il controllo dell'osservanza del presente provvedimento è demandata alle Autorità competenti. 
5. La ASL competente - d'intesa, ove necessario, con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- assicura la sollecita effettuazione dei tamponi diagnostici a tutta la popolazione interessata dal presente provvedimento, nonché ogni ulteriore necessaria attività di screening sul territorio del Comune di Mondragone (CE), dando comunicazione dei relativi esiti all'Unità di Crisi regionale per le conseguenti valutazioni ed eventuali determinazioni di competenza. 
6. Su tutto il territorio del Comune di Mondragone (CE), per il periodo di vigenza della presente Ordinanza è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale (cd.mascherine) anche nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, sia all'aperto che al chiuso ed è fatto obbligo di puntuale osservanza del divieto di assembramenti e di rispetto del distanziamento sociale. 
7.Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attivita' di impresa, si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell' attivita' da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 
8.La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell'art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, al Ministro della Salute ed è notificata all'Unità di Crisi regionale, al Comune di Mondragone (CE), alla Prefettura di Caserta, all'Asl di Caserta, all'ANCI Campania, ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC. 
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

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