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Cronaca

Coronavirus, nuova ordinanza di De Luca: è la numero 71

Prorogate le decisioni prese finora al fine di contenere il rischio di diffusione del virus. Ecco tutti i divieti punto per punto

Con il persistere dell'epidemia di Coronavirus anche in Campania, dove da alcuni giorni si superano i 200 casi giornalieri, la Regione Campania ha reso nota una nuova ordinanza, la numero 71.

1. Su tutto il territorio regionale, con decorrenza dal 9 settembre 2020 e fino al 24 settembre 2020, fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione quotidiana dei dati epidemiologici della regione:
1.1. sono confermate le disposizioni di cui all’Ordinanza regionale n.66 dell’8 agosto 2020, concernenti l’obbligo di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti ed utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico e di impedire l’ingresso, contattando il Dipartimento di
prevenzione della ASL competente, laddove venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 gradi cc.;
1.2. sono confermate - salvo quanto previsto al successivo punto 1.3 e salvo quanto disposto dall'Ordinanza del Ministro della Salute 16 agosto 2020 - le disposizioni delle seguenti Ordinanze regionali, già prorogate dalla menzionata Ordinanza n.66 dell’8 agosto 2020, per
quanto vigenti alla data del 7 settembre 2020:
- Ordinanza regionale n. 62 del 15 luglio 2020, di aggiornamento delle Ordinanze nn. 48/2020, 50/2020, 51/2020, 52/2020, 56/2020, 59/2020, 61/2020; - Ordinanza regionale n.63 del 24 luglio 2020;
- Ordinanza regionale n.64 del 31 luglio 2020;
1.3. l’esercizio delle attività di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea, è conformato alle disposizioni e misure di cui all’allegato 15 (Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di
trasporto pubblico) al DPCM 7 agosto 2020, come sostituito dal DPCM 7 settembre 2020, con le seguenti, ulteriori prescrizioni:
-“resta confermato l’obbligo per i soggetti che utilizzano mezzi di trasporto, di linea e non di linea, di indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale (cd. mascherina) in tutte le aree terminal (ivi compresi banchine, moli e binari) nonché all’ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto il tragitto, ferma l’osservanza delle ulteriori disposizioni vigenti per la prevenzione del rischio di contagi. Agli esercenti l’attività di trasporto, di linea e non di linea, è fatto obbligo di vietare l’ingresso a bordo dei passeggeri che non indossino la mascherina e di adottare misure idonee ad evitare affollamenti sui mezzi, fino al completo deflusso dei passeggeri all’arrivo. Per quanto
riguarda il trasporto su ferro e gomma, la presente disposizione va applicata compatibilmente con la presenza di personale in servizio presso le stazioni e/o sui mezzi; eventuali passeggeri sprovvisti di mascherina devono essere sanzionati in conformità a quanto previsto al successivo punto 2 ed essere invitati a scendere immediatamente e comunque appena possibile dal mezzo, al fine di evitare ogni ulteriore rischio connesso alla permanenza a bordo in assenza di dispositivi di protezione. In caso di rifiuto, sarà disposto il blocco del bus o del treno e richiesto l’intervento delle Forze dell’ordine. I gestori sono tenuti ad adottare protocolli di sicurezza che tutelino il personale aziendale e gli utenti nelle operazioni di vendita e di verifica dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi. Per la vendita, è raccomandato l’acquisto dei titoli di viaggio mediante apparecchiature automatiche e/o on line, nonché di usufruire delle funzionalità centralizzate del sistema di vendita regionale.
La seduta deve essere utilizzata dall’utente esclusivamente a tal fine, senza apposizione di materiale o altre forme di invasione delle sedute laterali e frontistanti;
1.4. l’efficacia dell’Ordinanza regionale n.69 del 31 agosto 2020 è prorogata fino al 17 settembre 2020.
1.5. per quanto non previsto e disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni del DPCM 7 settembre 2020 e agli atti e provvedimenti dallo stesso richiamati.
2. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la
sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione regionale all’irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell’Avvocatura regionale.
3. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

4. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL., all’ANCI Campania, all'Autorità Portuale, agli esercenti il TPL per il tramite della Direzione Generale Mobilità della Regione Campania ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

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