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Mercoledì, 24 Aprile 2024

Vomero

A cura di Gennaro Capodanno

Napoli: Rispunta il piano parcheggi dell’ex sindaco-commissario

Bocciata dal TAR la delibera di Giunta comunale n. 56/2012

“ Con una sentenza depositata il 23 gennaio scorso, resa dalla sezione quarta del TAR Campania, è stato accolto il ricorso presentato da una delle società interessate, con l’annullamento, in parte qua,   della delibera di Giunta comunale n. 56 del 2 febbraio 2012, con la quale era stata sospesa, dall’organo esecutivo guidato dall’attuale primo cittadino, la realizzazione di 12 parcheggi pertinenziali, i cui progetti erano stati approvati con i poteri commissariali dall’ex sindaco di Napoli “. A dare la notizia è Gennaro Capodanno, ingegnere, presidente del Comitato Valori collinari.

          “ I dodici progetti per parcheggi – ricorda Capodanno -, presentati da altrettante società private, sono quelli denominati Artisti-De Bustis; Caldieri; Cavara; Cerlone; De Ruggiero; Di Vittorio; Gian Battista Marino; Giulio Cesare; San Carlo all'Arena; San Luigi; Tenore; Vittoria. Con la delibera succitata l’amministrazione comunale aveva sostenuto che l’iter procedimentale   dei   progetti   dei  parcheggi non sarebbe risultato completato e che per il completamento dello stesso sarebbe stata necessaria la loro inclusione nel Programma Urbano Parcheggi, il cosiddetto PUP “.

         “ Di diverso avviso – afferma Capodanno - i magistrati del TAR, al quale si è rivolta la società che aveva presentato il progetto di uno dei 12 parcheggi, approvato dal sindaco-commissario con decreto di assenso definitivo, prima che nel 2011 terminasse il periodo di commissariamento “.

         “ I giudizi amministrativi – puntualizza Capodanno -,  nel motivare la sentenza affermano: “ La delibera in questione ritenendo non essersi perfezionato l'iter autorizzativo costituisce un atto soprassessorio rinviando a un evento futuro e incerto (l'inserimento nel PUP) l'efficacia dell'atto di approvazione e, al tempo stesso, arrestando il compimento dei successivi adempimenti necessari alla realizzazione del progetto. Ciò senza considerare che il ricorso è volto, altresì, avverso il comportamento inerte dell'Amministrazione che, ritenendo non concluso l'iter autorizzativo del parcheggio, non ha dato luogo agli ulteriori adempimenti necessari per la sua cantierabilità e nei confronti dell'inerzia non può porsi un profilo pregiudiziale di infraprocedimentalità di atti “. Più avanti si legge ancora: “ L'intervenuta   approvazione   da   parte   del   Sindaco   in   qualità   di Commissario Delegato del progetto in questione, costituisce quindi   l'atto   finale autorizzatorio, comportando l'automatica variante al PUP (in quanto programma di settore) e la materiale modifica dello stesso deve essere intesa come atto meramente ricognitivo. Da ciò discende l'automaticità dell'inclusione del progetto nel piano parcheggi ed in tal senso deve essere intesa l'attività di integrazione del PUP ovverosia come presa d'atto e aggiornamento sul punto, a fronte dell'intervenuta conclusione dell'iter autorizzativo che non può essere ulteriormente condizionato da ulteriori verifiche discrezionali. Illegittima risulta pertanto sul punto la delibera gravata e, conseguentemente, ingiustificato si palesa il comportamento inerte dell'Amministrazione in attesa di un atto che per questo progetto riveste, tutt'al più, natura meramente ricognitiva “”.

         “ La conclusione – continua Capodanno – è così riportata in sentenza: “ Il ricorso si rivela, pertanto, fondato. La  gravata   Delibera   di   Giunta   Comunale   n. 56/2012   deve   essere conseguentemente annullata, per la parte inerente alla società ricorrente, e l'Amministrazione dovrà dare corso ai successivi atti necessari ai fini della realizzazione del progetto essendosi concluso l'iter autorizzativo, la sua realizzazione non potrà essere condizionata dall'adempimento di un atto formale di inserimento nel PUP “”.

         “ A questo punto – conclude Capodanno -, immaginando che analoghe sentenze possano essere emesse anche per gli altri undici progetti approvati, resta da domandarsi cosa intende fare l’amministrazione comunale, vale a dire se ricorrere in appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso alla decisione dei giudici di primo grado, o se annullare, così come ha sentenziato il TAR, la delibera che ha sospeso la realizzazione dei dodici parcheggi, rimettendo in moto l’iter amministrativo con i successivi atti necessari per la cantierizzazione dei progetti in questione “.

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