“Far vivere la Città” e non far dormire i napoletani
Anche problemi di sicurezza, come testimonia l’episodio di via Sagrera
La recente ordinanza del sindaco di Napoli che abolisce le “zone rosse” e protrae gli orari di chiusura degli esercizi pubblici ha creato, già in questo ultimo fine settimana, non pochi problemi e polemiche nei quartieri della Città a forte densità abitativa, come Vomero e Chiaia. L’obiettivo di far vivere la Città anche di notte, in queste zone ad uso prevalentemente residenziale, si trasforma in un incubo, dal momento che il frastuono può diventare tale da non consentire il normale sonno notturno. Senza considerare che un provvedimento del genere deve tener conto a monte dell’esigenza di prorogare gli orari di funzionamento dei mezzi di trasporto pubblico e della necessità di un maggior controllo da parte delle forze dell’ordine, come testimoniano alcuni gravi episodi delinquenziali verificatisi proprio a danno di pubblici esercizi e dei loro avventori nelle ore notturne nella zona del Vomero, l’ultimo dei quali registra la drammatica rapina avvenuta la notte scorsa in un pub di via Sagrera, conclusasi con una persona, ferita da uno dei malviventi con un colpo di pistola.
Un’ordinanza, peraltro, in netta controtendenza rispetto a quanto si è fatto in altre grandi metropoli come Roma, dove i locali possono rimanere aperti fino alle due di notte e non oltre. A parte le questioni già evidenziate, si creano presupposti che potrebbero creare non pochi problemi agli esercenti “.
Mi riferisco alla normativa che disciplina l’inquinamento acustico in Italia, una delle più complete e dettagliate a livello europeo, con particolare riferimento ai decreti attuativi della legge quadro sull’inquinamento acustico n. 477/95. Il D.P.C.M. 14/11/97, sulla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, regolamenta infatti la materia delle immissioni di rumore negli ambienti abitativi nel rapporto pubblicistico, tra il privato cittadino e la pubblica amministrazione.
In esso, tra l’altro, si fissano i limiti massimi del livello equivalente del rumore nell’ambiente esterno e negli ambienti abitativi. Per l’ambiente esterno, all’art. 3, sono fissati i limiti massimi assoluti, cioè i valori in decibel massimi per ciascun tipo di zona, sia di giorno sia di notte. Per l’ambiente abitativo, all’art. 4, sono fissati i limiti massimi differenziali, cioè della differenza in decibel tra l’immissione del rumore ambientale e il rumore residuo. I limiti differenziali massimi sono 5 dB di giorno e 3 dB di notte, sempre valutati in livello equivalente.
E’ evidente che, laddove l’ordinanza del sindaco non venisse adeguata, tenendo conto della normativa suindicata, potrebbe nascere un notevole contenzioso, nelle opportune sedi giudiziarie, tra i residenti e i titolari degli esercizi interessati, che, in caso di soccombenza di questi ultimi, avrebbe conseguenze non irrilevanti, anche dal punto di vista economico.
Sollecito al riguardo l’immediata costituzione di un tavolo di lavoro che veda oltre alle rappresentanze dei locali interessati anche quelle delle associazioni e dei comitati che tutelano i residenti, per le opportune modifiche all’ordinanza in questione e per tutte le iniziative che vanno poste in atto a supporto di un eventuale prolungamento degli orari di chiusura dei pubblici esercizi, nell’ambito del trasporto pubblico e dalla sicurezza.