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Venerdì, 19 Aprile 2024

Vomero

A cura di Gennaro Capodanno

Doppio incarico: una legge per rimediare

Al riguardo giace in Parlamento la proposta di legge, atto n. 3700, di iniziativa di 64 deputati, primo firmatario la deputata Donata Lenzi, presentata l'8 settembre 2010 e da allora ferma alla I Commissione Affari Costituzionali contenente: " Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità tra il mandato parlamentare, gli incarichi di governo e cariche di amministratore locale "

 

 

            Sono dell’avviso che per eliminare la pessima abitudine di mantenere più incarichi nelle istituzioni elettive, che ha subito negli ultimi tempi una forte impennata, bisogna fare di più e meglio, adoperandosi in sede legislativa. Tutto nasce da un cambiamento nell’interpretazione da parte della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati che, fino alla XIII legislatura, faceva scaturire anche l’incompatibilità dalla norma sull’ineleggibilità sancita dall’art. 7 del testo unico delle leggi per l’elezione alla Camera dei deputati, di cui al D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, che ai punti b e c del primo comma prevede l’ineleggibilità rispettivamente per i presidenti delle Giunte provinciali e per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20mila abitanti. In pratica i deputati che, successivamente, risultavano eletti alla carica di presidente di Giunta provinciale o di sindaco di comune con popolazione superiore a 20mila abitanti dovevano optare per una delle due cariche, altrimenti decadevano da quella di deputato. Tale orientamento della Giunta delle elezioni è cambiato dalla XIV legislatura e permane a tutt’oggi, ritenendo in sostanza compatibile il mandato parlamentare e la carica di presidente di Giunta provinciale o di sindaco, acquisita dopo l’elezione a deputato. Al riguardo giace in Parlamento la proposta di legge, atto n. 3700, di iniziativa di 64 deputati, primo firmatario la deputata Donata Lenzi, presentata l’8 settembre 2010 e da allora ferma alla I Commissione Affari Costituzionali ( https://www.camera.it/_dati/lavori/stampati/pdf/16PDL0042790.pdf ) contenente: “ Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità tra il mandato parlamentare, gli incarichi di governo e cariche di amministratore locale “. Un proposta costituita da solo quattro articoli, col primo dei quali si abbassa l’istituto dell’ineleggibilità, previsto dal citato art. 7,  ai sindaci dei comuni con oltre 5mila abitanti  mentre con l’art. 2 s’inserisce nella legge 15 febbraio 1953 n. 60 sulle incompatibilità parlamentari la seguente norma: « Art. 1-ter. – 1. L’ufficio di deputato o di senatore è incompatibile con l’ufficio di presidente di provincia, di componente della giunta provinciale, di sindaco o di componente della giunta di comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti “. Con l’art. 3 l’incompatibilità in questione viene estesa anche a coloro che hanno la titolarità di cariche di Governo, vale a dire a ministri, a viceministri e a sottosegretari. Da qui la necessità di un impegno di tutti i parlamentari che hanno a cuore il problema per l’approvazione di tale proposta di legge in tempi brevi, prima della fine,  presumibilmente anticipata, della presente legislatura.

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