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Rifiuto di fornire le proprie generalità: cosa si rischia

Obblighi e norme da rispettare quando si viene fermati dalle Forze dell’Ordine per controlli di routine

Soprattutto con la pandemia in corso da più di un anno, può capitare con sempre maggior frequenza di essere fermati dalle Forze dell’Ordine per controlli di routine, volti ad identificarci ed accertare le motivazioni della nostra presenza in strada.
Chiaramente, in presenza di Ufficiali di Polizia o Carabinieri che richiedono le nostre generalità, vige l’obbligo di fornire documenti o comunque tutte le informazioni utili all’identificazione, non essendo, dunque, prevista la facoltà per il soggetto di astenersi o di rimanere in silenzio. 

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro (art. 651 codice penale).

Per la configurazione del reato, la richiesta deve essere legittima e, soprattutto, provenire da un pubblico ufficiale, qualifica ormai estesa anche al controllore dei titoli di viaggio (quindi non solo un Carabiniere, Poliziotto, Guardia di Finanza, Militare).

La norma è finalizzata a consentire al pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni di identificare nell’immediatezza e compiutamente qualsiasi soggetto a cui la richiesta è indirizzata, in modo che non venga intralciata o interrotta la sua attività.
Affinché si consumi il reato, è sufficiente il mero rifiuto da parte del soggetto a fornire anche solo nome e cognome, a nulla rilevando un eventuale successivo pentimento o ravvedimento da parte del soggetto che intende dichiarare le proprie generalità in un secondo momento.

Va da sé che il cittadino non è obbligato a portare con sé un documento identificativo (a meno che non si trovi alla guida di un veicolo), ma, viceversa, risulta vincolato a dichiarare i propri dati al Pubblico Ufficiale che ne fa richiesta, tenuto conto che, comunque, anche in caso di rifiuto, il soggetto potrà essere portato in Caserma/Commissariato per l’identificazione.

Inoltre, va specificato che il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale fa riferimento non solo al nome e cognome ma è esteso a tutte le ulteriori informazioni richieste per una completa identificazione, come luogo di nascita e residenza.

Articolo a cura dell'Avv. Flavio Falchi

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