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Movida a Napoli, primi controlli e verbali dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza

Cosa è emerso nell'ambito delle attività effettuate dalla polizia locale nel primo giorno di entrata in vigore della nuova ordinanza sindacale

Con l’entrata in vigore dell'ordinanza sindacale 59/2022 sulla movida, sono state attivate a Napoli una serie di attività di controllo finalizzate al rispetto del provvedimento. La polizia locale ha implementato di 12 pattuglie i servizi notturni, destinando tale personale esclusivamente al controllo del dispositivo.

Nell’immediatezza degli orari di chiusura stabiliti dall’ordinanza sono stati verificate 153 attività e dai controlli sono scaturiti 11 verbali per inosservanze nella zona di Chiaia in vico II Alabardieri, piazzetta Rodinò, via Bisignano e vico dei Sospiri, nella zona del Centro Storico in via Mezzocannone e via San Sebastiano e in zona Vomero in via Merliani, piazza Medaglie d’Oro e via Kerbaker.

Le attività sono poi proseguite in pattugliamento per verificare che nessuna attività riaprisse prima delle ore 5,00, come previsto dall’ordinanza. Ulteriori controlli sono già programmati a partire da stasera e per l’intero fine settimana.

Cosa stabilisce l'ordinanza

L'ordinanza, nel dettaglio, prevede che: 

1) L'orario di chiusura degli esercizi in sede fissa e mobile di somministrazione di alimenti e bevande, di vicinato alimentare nonché di produzione artigianale di alimenti e dei chioschi alimentari su area pubblica cittadina, esclusi ristoranti e pizzerie relativamente al servizio ai tavoli, è stabilito:

- dalla domenica al giovedì alle ore 01:00 del giorno successivo, consentendo 30 minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti ed interni al locale stesso;

- il venerdì ed il sabato alle ore 02:00 del giorno successivo, consentendo 30 minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti ed interni al locale stesso. In tutte le circostanze non è consentita la riapertura delle attività prima delle ore 05:00 del mattino.

2) Gli esercizi di vicinato di piccola, media e grande distribuzione non possono vendere bevande alcoliche da asporto dalle ore 24:00.

3) E' fatto divieto dalle ore 24:00 ad ogni esercizio pubblico e/o commerciale, anche ove in possesso di nulla osta acustico, di emettere musica e suoni all'esterno dei locali.

4) E’ fatto divieto a chiunque di utilizzare su strada amplificatori e/o percussioni a partire dalle ore 23.00.

Le aree individuate

Queste le aree e le strade in cui è in vigore l'ordinanza: 

- Chiaia/Posillipo: via Alabardieri, vico II Alabardieri, via Cavallerizza a Chiaia, piazzetta Rodinò, vico Belledonne a Chiaia, vicoletto Belledonne a Chiaia, via G. Ferrigni, via Bisignano a Chiaia, vico dei Sospiri, via Carlo Poerio, vico Satriano, via Fiorelli, vico Ischitella, l.go Ferrandina, vico Santa Maria a Cappella Vecchia, P.zza San Pasquale a Chiaia, via Carducci, via Bausan, via Posillipo, via Ferdinando Russo, Discesa Marechiaro, Discesa Gaiola, Via Petrarca, P.zza San Luigi, via Chiaia, via Carducci,
Gradoni di Chiaia, Salita Sant’Anna di Palazzo, Via Nardones, via Carlo De Cesare, via Mergellina, via Caracciolo, via G. Martucci, viale Dhorn, via Chiatamone, via Orsini, via Filangieri, via dei Mille, via Vittoria Colonna, Riviera di Chiaia, p.zza Vittoria.

- Bagnoli: Discesa Coroglio, via Coroglio, P.zza Bagnoli, via Bagnoli, via Di Pozzuoli, via Caio Duilio, via Nisida.

- Vomero: via A. Falcone, via Merliani, via Morghen, via Mattia Preti, San Martino, p.zza Vanvitelli, via Kerbaker, p.zza Fuga, p.zza Medaglie d'oro. 

- Centro storico: p.zza Bellini, via Bellini, via Santa Maria di Costantinopoli, via San Sebastiano, vico San Pietro a Majella, Via B. Croce, via Santa Chiara, via Candelora, L.go Banchi Nuovi, L.go Giusso Girolamo, via S. Giovanni Maggiore Pignatelli, via Enrico de Marinis, via Mezzocannone, vico Pallonetto Santa Chiara, p.tta Nilo, via G. Paladino, Via Nilo, Via S. Biagio dei Librai, p.zza Monteoliveto, p.zza del Gesù, via Port’Alba, p.zza Dante, via D. Capitelli, via Cisterna Dell’Olio, Largo Teodoro Monticelli, p.zza
Santa Maria La Nova, p.zza San Giovanni Maggiore Pignatelli, Calata Trinità Maggiore, p.zza Miraglia, via San Domenico, vico San Domenico, Via Monteoliveto, p.zza San Domenico Maggiore, Largo Ecce Homo, via Carrozzieri a Monteoliveto, via Diaz, via Cesare Battisti, p.zza Maio di Porto, via Sedile di Porto, via Spadari, via Schilizzi, via Pessina, Largo Corpo di Napoli, via Placido Pasquale, via Speranzella, vico Lungo Gelso, vico Tre Re a Toledo, vico Teatro Nuovo, vico Tre Regine, vico Trinità degli
Spagnoli, p.zza Carlo III.

- Ferrovia: p.zza G. Garibaldi, p.zza Principe Umberto, p.zza Nazionale.

Le sanzioni previste per i trasgressori

L'ordinanza prevede

1. che i trasgressori di quanto previsto al punto 1) della presente ordinanza, siano puniti mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria di euro da 25,00 a 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del DLgs n. 267/00.

2. che i trasgressori di quanto previsto al punto 2) della presente ordinanza, siano puniti mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria di euro da 25,00 a 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del DLgs n. 267/00.

3. che i trasgressori di quanto previsto al punto 3) della presente ordinanza, siano puniti mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria di euro da 25,00 a 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del DLgs n. 267/00.

4. che i trasgressori di quanto previsto al punto 4) della presente ordinanza, siano puniti mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria di euro da 25,00 a 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del Dlgs n. 267/00.

5. Nei casi di reiterata inosservanza delle prescrizioni di cui ai punti 1), 2), 3) della presente ordinanza, si applicano le disposizioni di cui all’art. 12 comma 1 del DL 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017 n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689: su segnalazione dell’Ufficio accertatore, potrà essere disposta dal Questore di Napoli l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del RD 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

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