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Accesso a scuola con il Green pass, arriva il chiarimento della Regione Campania

Sono tenuti ad esibire la certificazione verde, oltre al personale dipendente dal Ministero dell'Istruzione, anche i collaboratori, gli operatori, i professionisti ed esperti esterni che prestino attività lavorativa all'interno degli istituti

In merito all'accesso nelle scuole con Green pass, l'Unità di Crisi della Regione Campania per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica, ha diramato nella serata di venerdì il "Chiarimento n.3 del 3 settembre 2021" sull'impiego delle certificazioni verdi Covid-19.

Sono tenuti ad esibire la certificazione verde, oltre al personale dipendente dal Ministero dell'Istruzione, anche i collaboratori, gli operatori, i professionisti ed esperti esterni che prestino attività lavorativa all'interno degli istituti, a prescindere dalla sussistenza di un rapporto organico o di servizio diretto con la singola Amministrazione scolastica.

Ecco in sintesi cosa viene previsto:

- ai sensi delle vigenti disposizioni statali di cui all’art. 9 ter del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19), introdotto dal decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, al fine dell’accesso ai luoghi di espletamento delle attività scolastiche ed educative delle scuole ed istituti statali, paritari,  non paritari, servizi educativi per l’infanzia e servizi per l’infanzia, nonché dei servizi a supporto delle indicate attività (ad es., mense e convitti), risulta richiesto il possesso della  certificazione verde COVID-19 da parte del personale, docente e non docente (amministrativo, tecnico e ausiliario), che presti servizio a qualsiasi titolo presso gli istituti e/o i plessi scolastici, ivi compresi i collaboratori, gli operatori, i professionisti ed esperti esterni che ivi prestino attività lavorativa, a prescindere dalla sussistenza di un rapporto organico o di servizio diretto con la singola Amministrazione scolastica;

- il possesso della menzionata Certificazione verde COVID-19 non risulta richiesto per l’accesso dei genitori degli studenti agli istituti e ai plessi scolastici, fatta salva l’osservanza della riduzione dell’accesso ai visitatori e di tutte le altre misure, condizioni e prescrizioni previste dal Protocollo d’Intesa del 14 agosto 2021 tra il Ministero dell’Istruzione e le OO.SS. della scuola “per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022), nonché, eventualmente, dal Regolamento di istituto e/o dall’apposito disciplinare tecnico adottato dal Dirigente scolastico.

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