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Genitori separati o divorziati al tempo del Covid-19: le informazioni utili in 10 risposte

A rispondere alle domande più frequenti sul tema è l’avvocato civilista, Stefano d’Ambrosio, specializzato in diritto di famiglia, sia in Foro canonico che civile

Visite, spostamenti, convivenza, rette scolastiche. Con l’emergenza Coronavirus la gestione dei figli sembra essere diventata un vero e proprio problema. La quarantena forzata ha suscitato numerosi interrogativi nei genitori separati o divorziati che, molte volte, non sanno come comportarsi. E allora chiedono consigli e chiarimenti subissando di telefonate gli avvocati. La domanda più ricorrente è: “Posso uscire di casa per andare a trovare mio figlio che vive con la mamma?”. Ma a questa domanda - prima su tutte - se ne aggiungono tante altre. Per sciogliere i dubbi riguardanti le questioni di maggiore interesse, NapoliToday ha chiesto chiarimenti all’avvocato napoletano Stefano d’Ambrosio, specializzato in diritto di famiglia, sia in Foro canonico che civile, nonchè avvocato rotale, che in 10 punti ha risposto, in maniera esaustiva, ai principali interrogativi che assalgono i genitori in questo periodo di emergenza.

DOMANDE GENERICHE:

- Gli studi legali sono aperti? E’ possibile rivolgersi ad un avvocato in questo periodo di quarantena?

"Certamente! Le attività professionali degli studi legali non sono state chiuse dalle misure adottate dal governo per contenere la diffusione del contagio da Covid-19. Quotidianamente vengono prestate dagli avvocati attività di consulenza ed assistenza. Del resto la giustizia non può permettersi uno stop, nemmeno in tempo di pandemia. Sono state introdotte nuove procedure, e nel settore civile il sistema telematico, ora più che mai, è un supporto fondamentale, perché evita la presentazione “fisica” del fascicolo in cancelleria. Vi è però una differenza tra il deposito di una nuova causa e l’inizio effettivo della stessa. Dal 9 marzo scorso, infatti, sono sospese udienze e termini processuali, e la proroga durerà sino all’11 maggio 2020. In buona sostanza vengono trattati in Tribunale solo i fascicoli che vertono su materia urgentissima, quelli cioè in cui si dibatte di danni irreparabili e, dunque, della salute. Nel penale sono trattate le convalide di arresto anche via Skype ed in camera di consiglio le istanze per la revoca o modifica della misura cautelare o detenzione definitiva".

- In che modo vengono percepite dal cittadino le misure di distanziamento sociale? Sono condivise o sono ritenute ingiuste? Ha ricevuto mandato da parte di clienti per delle opposizioni?

"E’ evidente che viviamo in un periodo in cui i nostri diritti fondamentali sono stati praticamente sospesi ed ognuno di noi avverte disagio e preoccupazione. La nostra Costituzione riconosce delle libertà fondamentali, si pensi a quella personale dell’art. 12, o di circolazione e soggiorno dell’art. 16, di riunione dell’art. 17 e di lavoro e libera impresa (artt. 4 e 41). Da esperto in diritto ecclesiastico e canonico mi hanno colpito molto le restrizioni del DPCM del 25 mar. 2020 anche in materia di libertà religiosa (art. 19), soprattutto per quanto attiene all’esercizio del culto nella Chiesa cattolica (art. 7). A mio giudizio la norma si presta a critiche circa la sua legittimità e la Santa Sede avrebbe potuto richiamare le prerogative riconosciutele dell’Accordo di revisione del 1984 e dalla costituzione stessa, ma si è deciso di procedere di comune accordo per ragioni di prudenza ed opportunità". 

"Vi sono poi altre problematiche legate al diritto di famiglia, molto avvertite dai clienti, intorno alle quali ricevo delle DOMANDE FREQUENTI.

DOMANDA 1. Sono separato/divorziato, posso spostarmi per incontrare i miei figli minori che non vivono con me?

Risposta: SI

La risposta trova conferma nel sito del governo tra le così dette “domande frequenti”. Nella risposta si precisa che gli “spostamenti dovranno in ogni caso avvenire… secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”. Ciò significa che se è previsto un incontro infrasettimanale al giovedì pomeriggio, ad esempio, il genitore non potrà addurre tale giustificazione, se sottoposto a controllo in altro giorno della settimana, o in orario diverso.

DOMANDA 2. Lo stesso vale per le coppie non unite da matrimonio?

Risposta: SI

Analogamente, se la coppia non ha contratto matrimonio, ma ha interrotto la coabitazione di fatto, gli incontri tra il genitore non collocatario ed figlio minore saranno consentiti in base al calendario stabilito nel provvedimento del Tribunale. E’ opportuno portare con sè una copia da esibire in fase di controllo.

DOMANDA 3. Cosa accade se il minore è collocato presso un genitore che risiede in un comune diverso? Gli incontri sono ammessi?

Risposta: NO

La risposta affermativa precedente, nella applicazione che sta dando la Polizia al Decreto, si presta solo al caso in cui i minori risiedano nel medesimo comune del genitore non collocatario. In caso contrario, il divieto di spostamento per le persone fisiche dal territorio comunale in cui si trovano trova applicazione e gli incontri saranno preclusi.

DOMANDA 4. Io genitore convivente con la prole posso ottenere dal giudice, in conseguenza dell’emergenza sanitaria, la modifica delle modalità originarie, e in particolare la sospensione degli incontri in presenza dei miei figli con l’altro genitore?

Risposta: SI

Attraverso ricorso al competente Tribunale, allegando il potenziale danno alla salute per i figli. Il giudice potrà sospendere la modalità di incontro “fisico” tra genitore e figlio, e sostituirla con modalità “da remoto”. Anzi, in più di un caso, il giudice ha sospeso gli incontri “in presenza” e li ha surrogati con incontri tramite video-chiamata o similari modalità (Cfr., ad es.: App. Bari, 26.3.2020; App. Lecce, 20.3.2020; App. Bari, 16.3.2020; Trib. Bari, 26.3.2020; Trib. Napoli, 26.3.2020; Trib. Matera, 12.3.2020. Di contrario orientamento, T. Milano 10.3.2020).

DOMANDA 5. Io genitore separato o divorziato posso sospendere o ridurre mea sponte il versamento del mio contributo al mantenimento dei figli minori a motivo della sopravvenuta incapacità di produrre reddito o del calo delle mie finanze?

Risposta: NO

Non esiste nel diritto di famiglia alcun automatismo tra un fatto sopravvenuto e la modifica unilaterale del titolo giudiziale (decreto di omologa; sentenza di separazione o divorzio). Un fatto nuovo può però fondare un’istanza di modifica delle disposizioni di ordine economico, che deve essere proposta in Tribunale. In quella sede verrà valutato se il “fatto nuovo” ha posto uno squilibrio tale da giustificare la revisione delle disposizioni di ordine economico. Questo aspetto è importante, ma spesso sottovalutato, specie quando vi è accordo ma i coniugi procedono con il “fai da te”. In realtà il nostro sistema prevede ineludibili controlli da parte dei Giudici affinché gli interessi dei figli minori non siano mai compromessi, nemmeno dai genitori stessi. Pertanto, anche quando vi è intesa tra padre e madre è necessario procedere con un ricorso congiunto, o con il procedimento di negoziazione assistita, che dovranno ricevere il nulla osta dalla Magistratura. Il ruolo degli avvocati per cercare un punto di incontro ed evitare le liti nei mesi che verranno sarà fondamentale.

DOMANDA 6. Io genitore non sposato posso ricongiungermi a mio figlio minore presso il mio convivente dalla mia residenza o dal lavoro?

RISPOSTA: SI

Facciamo un esempio per chiarire questa situazione. Tizio e Caia convivono a Napoli presso il domicilio del primo con il loro bambino. Caia, che non ha mai trasferito la sua residenza anagrafica presso Tizio, la mattina si deve recare a lavoro (in farmacia o al supermercat, ad es.). Lo spostamento presso il luogo di lavoro è giustificato, ma il ritorno a casa? Caia potrà autocertificare che domicilia presso Tizio, con il quale convive e presso il quale vi è il minore che deve accudire. La Polizia verificherà la coerenza del percorso rispetto alla dichiarazione. In questi casi consiglio di portare con sè il certificato di nascita del bambino ed il certificato di residenza di quello dei due genitori presso il quale si svolge la coabitazione. Naturalmente, il problema non si pone per la coppia di fatto che abbia già formalizzato la convivenza con la dichiarazione innanzi all’anagrafe o con un contratto, in base a quanto previsto e riconosciuto dalla Legge 76/2016 (cd. Legge Cirinnà), data la pubblicità che ne consegue.

DOMANDA 7. Devo continuare a pagare la retta della scuola privata?

Risposta: NO

E’ una domanda molto frequente e si tratta di situazione molto delicata, perché molti nidi e scuole della infanzia privati suppliscono alle gravi carenze da parte della pubblica amministrazione, of-frendo ottimi servizi. Da un punto di vista strettamente legale si potrebbe concludere che la soprav-venuta impossibilità per la scuola di fornire la prestazione realizza la risoluzione del contratto, ai sensi dell’ art. 1463 del codice civile. Posta la questione in tali termini, l’incasso della retta configu-rerebbe per la scuola un indebito e darebbe luogo al diritto del genitore alla restituzione totale o parziale. Anche le lezioni da remoto, o l’invio dei compiti a mezzo mail a mio giudizio non posso-no giustificare la pretesa dell’intera retta. Resta comunque da esaminare il caso singolo ed il con-tratto (se sottoscritto) con le eventuali clausole che prevedano il pagamento della retta anche in caso di chiusura imposta da eventi esterni. Devo aggiungere che il genitore potrà sempre decidere di pa-gare e mantenere intatto il rapporto, o concordare una riduzione per il periodo in cui la scuola reste-rà chiusa, affinché siano coperti i costi fissi di gestione e non sia preclusa la ripresa per l’anno suc-cessivo.

DOMANDA 8. Devo pagare l’affitto?

Risposta: SI

Non esiste alcuna sospensione o moratoria, almeno da oggi. Ma è bene specificare. Il decreto Cura Italia riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione del mese di marzo 2020, per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Dell’agevolazione potranno, pertanto, avvalersi solo botteghe e negozi e non anche uffici (categoria A/10) e laboratori per arti e mestieri (categoria C/3). Quanto alla possibilità di sospendere il versamento del canone di locazione, il Decreto Cura Italia la prevede, sino al 31.05.2020, ma solo per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e le associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, con riguardo all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. Dunque anche nell’attuale situazione di emergenza sanitaria il conduttore è tenuto a pagare il canone di locazione fino a quando occupa l’immobile. Possono però configurarsi o una esimente per l’inesatto o ritardato pagamento del canone (art. 91 DPCM “Cura Italia” con l’art. 1218 cod. civ.), o un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta (soprattutto per i locali commerciali la cui attività è stata chiusa dai provvedimenti di distanziamento e per le case locate agli studenti fuori sede). In quest’ultimo caso, il conduttore (inquilino) avrà diritto a chiedere la risoluzione del contratto con effetto immediato, senza bisogno di preavviso e senza versare l’indennità. Ovviamente ciò comporterebbe il rilascio dell’immobile. La soluzione migliore che mi sento di consigliare è quella di trovare un accordo per rinegoziare il canone, adeguandolo all’attuale situazione di emergenza, e fare salvo il rapporto.

DOMANDA 9. Posso chiedere la sospensione del pagamento delle rate del mio finanziamento?

Molte finanziarie per il cd. credito al consumo si stanno adeguando al momento di emergenza ed alla difficile congiuntura economica. Alcune Società, ad esempio, ricevono le richieste con semplice invio di mail anche non certificata e concedono la sospensione della quota capitale del finanziamento sino ad un massimo di sei mesi. I modelli per le richieste sono disponibili presso le filiali della banca o sul web. Verrà dunque addebitata la sola quota interessi, in base al piano di ammortamento stabilito nel contratto.

DOMANDA 10. Posso chiedere la sospensione del pagamento del mutuo?

Risposta: SI

Per la sospensione dei mutui per l’acquisto della prima casa è prevista a determinate condizioni (ad esempio la cessazione del rapporto di lavoro subordinato) la sospensione sino a 18 mesi. Il mutuo dovrà essere in ammortamento da almeno un anno e per importo non superiore ad euro 250.000,00. E’ utile consultare il sito del governo e munirsi quanto prima di un indicatore ISEE. Anche per i liberi professionisti o autonomi in genere è prevista la sospensione ed in questo caso la condizione richiesta è legata al calo di almeno 1/3 del proprio fatturato del trimestre che va dal 21 febbraio 2020 rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019".

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