rotate-mobile
Attualità

Cosa sono le fake news e cosa rischia chi le produce

“Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l’ordine pubblico, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a trecentonove euro"

L’art 656 del Codice Penale prevede: “Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l’ordine pubblico, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a trecentonove euro.”
Per notizia si intende un annuncio o un’informazione (o comunque uno scritto in generale) dal contenuto specifico e preciso, escludendo le affermazioni vaghe o generiche, ovvero riconducibili a dicerie o voci popolari.
Tenuto conto che il reato di pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, è un reato di mero pericolo, non rileva che dal fatto commesso non si sia verificato alcun turbamento dell’ordine pubblico, essendo, dunque, sufficiente di per sé l’eventualità che suddetto turbamento possa originarsi, come ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 9475/96.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 19/62 ha, difatti, affermato che l’espressione «notizie false, esagerate e tendenziose» va interpretata come “una forma di endiadi, con la quale il legislatore si è proposto di abbracciare ogni specie di notizie che, in qualche modo, rappresentino la realtà in modo alterato”, in particolare, ha chiarito che le “notizie tendenziose” sono quelle che, pur rimarcando circostanze veritiere, le espongono, però, in maniera tale che colui che le recepisce possa ricavare una rappresentazione distorta della realtà (in quanto vengono riferiti solo alcuni degli accaduti, ovvero perché viene generata confusione tra notizia e commento). relativamente all’elemento soggettivo di questo reato, la contravvenzione è punibile sia a titolo di dolo che di colpa: quindi, non è assolutamente necessario che l’agente sia stato pienamente consapevole della non veridicità della notizia, ove l’abbia ignorata per mera colpa.
Orbene, già nella seconda metà del 2017 è stato presentato un disegno di legge volto alla modifica dell’art. 656 c.p., affinché il reato venga considerato come delitto e non come contravvenzione, prevedendo una pena differente e più incisiva ovvero la reclusione da 3 mesi a 5 anni, con aumento della stessa (pena aumentata fino a un terzo, ex art. 64 c.p.) nel caso in cui la divulgazione non veritiera avvenga con scopo di lucro, o riguardi atti di violenza a sfondo razziale, sessuale o di natura discriminatoria.
Inoltre, rispetto alla normativa vigente, la proposta di legge aggiunge, tra le modalità della condotta l’utilizzo della rete telefonica, di strumenti telematici o informatici (il tutto col preciso intento di contrastare il fenomeno delle c.d. fake news) che possano non solo turbare l’ordine pubblico, ma anche arrecare un danno ingiusto alle persone.
Infine, tra le modalità di diffusione di fake news più frequenti ritroviamo in particolare: il collegamento ingannevole, quando titoli o immagini sono differenti rispetto al contenuto; il contenuto esposto viene presentato falsamente come proveniente da fonti esistenti; il contenuto è totalmente falso, oppure è alterato parzialmente o pubblicato in modo tale da poter trarre in inganno; il contenuto è del tutto reale, ma accompagnato da elementi di informazione falsi o fuorvianti. 

Pertanto, appare fondamentale confrontare l’informazione con più fonti, non condividere sui social network la notizia non verificata e, soprattutto, avere un atteggiamento critico (pensare con la propria testa) nei confronti di tutte le informazioni recepite.

Avv. Flavio Falchi

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Cosa sono le fake news e cosa rischia chi le produce

NapoliToday è in caricamento