Precari manifestano contro il decreto 59/2019
La sentenza Sciotto del 25.10.2018 della CGUE C-331/17 (che cita la sent. del 25.02.2015 della CGUE C-238/14 ed altre) ha sancito che per i dipendenti precari dello spettacolo delle Fondazioni Lirico Sinfoniche (che hanno il fine istituzionale di tutelare il patrimonio artistico-culturale dell’Italia) non esiste una espressa norma italiana a loro tutela sia sul motivo dell’assunzione a termine (che invece si ricava dalla giurisprudenza che costituisce diritto vivente come le leggi: v. Corte Cost sent. 260/2015, Cass. Sez. Unite sent. 21691/2016, sent. Sciotto CGUE del 25.10.2018 C-331/17 e sent. del 26.02.2015 CGUE C-238/14, secondo cui, il mero riferimento allo spettacolo non è sufficiente a rendere legittime le assunzioni a termine) e sia sulla durata massima dei rapporti a termine (espressamente derogata dal legislatore: v. art. 11 co. 4, D.Lgs. 368/2001, e art. 29 co. 3, D. Lgs. 81/2015). Ha inoltre stabilito che il divieto di trasformazione in tempo indeterminato viola la Direttiva 70/1999/CE e impone al giudice italiano di adottare tale misura se materialmente possibile, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro. Il decreto dignità, convertito nella L. 96/2018, abbassa tale durata massima da 36 mesi a 24 mesi per tutti i lavoratori a termine. Il DECRETO LEGGE 59/2019 prevede, tra l’altro, l’innalzamento della durata massima a 48 mesi, il divieto di conversione, che sarà sufficiente la semplice indicazione dello spettacolo a rendere legittimi i motivi dell’assunzione e vuole introdurre il concorso pubblico, sebbene le fondazioni sia enti private (Cass. Sez. Unite sent. nn. 7862/2001, 14022/2001, 5029/2011, 27465/2016; Corte Cost. sent. n. 260/2015). Il decreto sforna un sistema per rendere precari a vita gli artisti ed i tecnici delle fondazioni. La procedura di infrazione presso la Commissione UE è stata già attivata; si teme una sanzione molto salata: si parla di diversi milioni di euro.