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Gestione rifiuti, il Tar dà ragione al Comune di Acerra

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris non sarà per la cittadina commissario per organizzazione ed erogazione del servizio di gestione di rifiuti urbani

Il Tar della Campania ha confermato per il solo Comune di Acerra, la sospensione (disposta in un primo momento con decreto d’urgenza il 28 gennaio 2015) del decreto di nomina del sindaco di Napoli Luigi de Magistris di commissario per organizzazione ed erogazione – nell'Ato di pertinenza – del servizio di gestione di rifiuti urbani.

L’art. 6 della legge regionale n. 4/07 disponeva che i Comuni esercitassero in forma associata le funzioni di organizzazione del servizio per la gestione dei rifiuti. Una "forma associata" da attuarsi secondo il disciplinare adottato dalla giunta regionale, approvato senza modifiche dal Comune di Acerra.

In più, con una successiva delibera il consiglio comunale di Acerra aveva dato il via libera, all’unanimità, alla proposta della giunta di approvazione dello schema di convenzione Ato predisposto dalla Regione, delegando il sindaco per la sottoscrizione, così garantendo la possibilità al Comune di formulare la proposta di fuoriuscita dall’Ato, come previsto dall’art. 5 comma 2 della legge regionale.

Lo scorso dicembre il sindaco Raffaele Lettieri aveva ribadito alla Regione “l’assoluta insussistenza dei presupposti per procedere al minacciato esercizio dei poteri sostitutivi regionale nei confronti del Comune di Acerra”, poteri sostitutivi esercitabili solo nei confronti dei Comuni che avessero adottato uno schema di convenzione diverso da quello obbligatorio predisposto dalla Regione.

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