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Patente B e C1: dal 1 gennaio 2020 per la scuola guida si pagherà l'IVA

Aliquota ordinaria a quota 22% per lezioni teoriche e pratiche

L’art. 32 co. 1 del cosiddetto "Decreto fiscale", ovvero il Decreto Legge 124/2019 convertito in legge pochi giorni fa, esclude dal regime di esenzione IVA l'insegnamento della guida automobilistica finalizzato a far ottenere la patente di guida di categoria B e C1.

Significa che sarà dovuta l'IVA sul costo dei corsi per l'ottenimento della patente B e C1.

La patente B, in particolare, può essere conseguita a partire dai 18 anni, superando un esame teorico e uno pratico, di guida, ed è la più diffusa perchè consente di condurre le comuni automobili

Con la patente B infatti si possono guidare

  • Autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t per il trasporto di 8 persone (oltre il conducente)
  • Autoveicoli per la categoria B con rimorchio leggero, la cui massa non sia superiore a 750 Kg
  • Autoveicoli per la categoria B con un rimorchio la cui massa superi i 750 Kg, purché la combinazione non superi i 4250 Kg. Se la combinazione supera i 3500 Kg è richiesto il superamento di una prova di capacità su veicolo specifico.

La normativa avrà efficacia dall'1 gennaio 2020, e non sarà retroattiva: l'IVA dunque non è dovuta per le prestazioni effettuate fino al 31.12.2019.

L'applicazione dell'IVA sui servizi delle scuole guida si è resa necessaria in seguito ad una specifica sentenza della Corte di Giustizia UE (14.3.2019 causa C-449/17).

Il decreto fiscale stabilisce anche, sempre a decorrere dall’1.1.2020, l’abolizione dell’esonero dall’obbligo di certificazione fiscale di cui potevano beneficiare le prestazioni didattiche delle autoscuole che, quindi,  dovranno memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati degli incassi. 

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