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Imu a Napoli: cosa sapere

Cosa serve sapere sull'Imu a Napoli

Imu è l'acronimo di imposta municipale unica: dal 2012 ha sostituito l’imposta comunale sugli immobili (ICI) e, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali per i redditi fondiari degli immobili non locati ma solo se non si trovano nello stesso comune dell'abitazione principale: gli immobili non locati che si trovano nello stesso comune dell'abitazione principale, infatti, non solo sono soggetti ad Imu, ma concorrono anche alla formazione della base imponibile dell’IRPEF e delle relative addizionali (sia pure nella misura ridotta del cinquanta per cento).

Il presupposto dell'imposta

L'Imu è collegata al possesso e non alla proprietà in senso giuridico dei fabbricati. Significa che è dovuta dal proprietario se "detiene" l'immobile oppure da chi ne ha il possesso materiale in ragione di un diritto reale come usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. L'Imu è dovuta anche dal concessionario di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

Imu e abitazione principale

L'abitazione principale e le relative pertinenze (una per ciascuno dei 3 tipi catastale: garage o simile, cantina o simile, soffitta o simile) non sono soggette a Imu.

Attenzione, ai fini dell'Imposta Municipale Unica, per abitazione principale si intende quella in cui, contemporaneamente, si risiede anagraficamente e si dimora abitualmente.

L'esenzione, inoltre, opera solo se catastalmente l'abitazione in cui si risiede e dimora non è classificata come abitazione di lusso, ovvero non è di categoria A/1, A/8 e A/9. Se la prima casa  è un'abitazione di lusso, infatti, sconta l'Imu aliquota ridotta e dà diritto ad una detrazione Irpef.

Per legge sono equiparate all’abitazione principale, e dunque non sono soggette ad Imu, le seguenti fattispecie:

  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
  • la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139 del 2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (detta assimilazione opera a decorrere dal 2015).

L'Imu a Napoli

Per quanto riguarda aliquote, esenzioni, riduzioni e agevolazioni, la legge lascia spazio all'autonomia dei vari comuni che disciplinano la materia con un apposito "Regolamento". Ecco un estratto degli articoli principali di quello del Comune di Napoli (ultimo approvato in ordine di tempo)

Il presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio del Comune di Napoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.

2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui é comunque utilizzato.

3. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo n° 99/2004, iscritti nella previdenza agricola. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio e' fabbricabile .

4. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

I soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali, alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, di uso, di abitazione, di enfiteusi o di superficie sugli stessi.

2. Nel caso di concessione di aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, anche da costruire, o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorre dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

La base imponibile

1. La base imponibile per i fabbricati iscritti in catasto, è il valore costituito da quello che risulta applicando, all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, e rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori

- 160 per gli immobili appartenenti ai gruppi catastali A, C/2, C/6, C/7, con esclusione della categoria A/10;

- 140 per gli immobili appartenenti al gruppo B e alle categorie catastali C/3, C/4, C/5;

- 80 per gli immobili appartenenti alla categoria A/10;

- 80 per gli immobili appartenenti alla categoria D/5;

- 65 per gli immobili appartenenti al gruppo D ad esclusione di quelli classificati nella categoria D/5;

- 55 per gli immobili appartenenti alla categoria C/1.

3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione. 4. Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata applicando al reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3 – comma 51 – della legge n° 662/1996, il moltiplicatore 135.

Riduzioni d'imposta

 La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo n° 42/2004.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario; in alternativa il contribuente ha facoltà di presentare, entro 60 giorni dall’evento, una dichiarazione sostitutiva (ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. n° 445/2000), con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia attestante l’inagibilità o l’inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato ovvero di equipollente documentazione rilasciata da pubblica autorità.

Resta cura del contribuente, presentare, entro il 30 giugno dell’anno successivo all’evento, la dichiarazione IMU di cui al successivo articolo 13, allegando copia della documentazione giuridica e tecnica disponibile (esempio: perizia giurata, verbale Vigili del Fuoco, ecc.).

L’inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell’articolo 31 – comma 1 – lettere c) e d) della legge n° 457/1978.

Sono da considerare inagibili, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2, i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) Strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;

b) Strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;

c) Edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato, dal soggetto passivo, a parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile dato in comodato. Il beneficio è riconosciuto anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile dato in comodato, possieda, nello stesso Comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, sempre che tale immobile non rientri tra quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.  Il beneficio dsi estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

Al fine di poter usufruire della riduzione per inagibilità o comodato, il soggetto passivo è tenuto a presentare dichiarazione attestante il possesso dei requisiti.

Per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla legge n° 431/1998, l’imposta, determinata sulla base dell’aliquota deliberata dall’Ente, è ridotta al 75%.

Esenzioni

1. Sono esenti dall’imposta i seguenti immobili, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti Enti, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5 bis, D.P.R. 26 settembre 1973, n° 601 e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 marzo 1929, n° 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n° 984;

h) a decorrere dall’anno di imposta 2014, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

i) a decorrere dal 1° gennaio 2014 , i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto-legge n° 557/1993, convertito in legge n° 133/1994.

j) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n° 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento – con modalità non commerciali – di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge n° 222/85, e delle attività di ricerca scientifica;

Sono inoltre esenti dall’IMU

i terreni agricoli: a) Posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n° 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) A immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Le aliquote

1. Il Consiglio Comunale delibera le aliquote relative all’imposta entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Il versamento

L’ imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma imposizione tributaria.

I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune scadenti la prima 16 giugno e la seconda il 16 dicembre (termini prorogati al lunedì successivo, se il giorno 16 cade di sabato o di domenica).

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta, in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Non si fa luogo al pagamento se l’imposta da versare è inferiore a €. 12,00.

Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo

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