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Norme anti-contagio, De Luca contro il Ministero dell'Interno: "In Campania passeggiate vietate"

Il Presidente della Regione replica subito alla circolare del Viminale

"Considero gravissimo il messaggio proveniente dal Ministero dell'Interno, relativo alla possibilità di fare jogging e di passeggiare sotto casa. Si trasmette irresponsabilmente l'idea che l'epidemia è ormai alle nostre spalle. Si ignora tra l'altro, che vi sono realtà del Paese dove sta arrivando solo ora l'ondata più forte di contagio. Si rischia, per una settimana di rilassamento anticipato, di provocare una impennata del contagio". Così il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha voluto prontamente replicare alla circolare del Viminale che forniva alcuni chiarimenti sull'applicazione dei divieti di assembramento e dello spostamento delle persone.

"Ribadisco che in Campania rimane in vigore l'ordinanza regionale, derivata da motivi di tutela sanitaria, la cui competenza è esclusivamente regionale. Si ribadisce che è assolutamente vietato uscire a passeggio o andare a fare jogging", ha aggiunto il Governatore. 

La circolare del Viminale

Alcuni chiarimenti sull'applicazione dei divieti di assembramento e di spostamento delle persone, per la prevenzione del contagio Covid-19, sono stati forniti dal Ministero dell'Interno ai prefetti con una circolare del capo di Gabinetto Matteo Piantedosi.

E' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Il divieto non può ritenersi violato dalla presenza in spazi all'aperto di persone ospitate nella medesima struttura di accoglienza (ad esempio, case-famiglia). In tali strutture, peraltro, chiunque acceda dall'esterno (operatori, fornitori, familiari, ecc.) sarà comunque tenuto al rispetto del divieto di assembramento, della distanza interpersonale di un metro e dall'utilizzo degli occorrenti presidi sanitari (mascherine e guanti).

Per quanto riguarda gli spostamenti di persone, è consentito a un solo genitore camminare con i propri figli minori; tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all'aperto, purché in prossimità della propria abitazione. La stessa attività può essere svolta inoltre nell'ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute.

Nel ricordare che non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto e accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, la circolare evidenzia che l’attività motoria generalmente consentita non va intesa soltanto come equivalente all’attività sportiva (jogging). L'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo scorso, infatti, tiene distinte ed ammette le due ipotesi, potendosi far ricomprendere nella prima il camminare in prossimità dell'abitazione. 

Gli spostamenti nei pressi della propria abitazione sono giustificati anche da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l'assistenza, purché riconducibili a motivazioni di necessità o di salute.

In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento e al rispetto della distanza di sicurezza minima di un metro da ogni altra persona.

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