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Lunedì, 29 Aprile 2024
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Riforma Cartabia, risponde l'avvocato Sifo: cosa cambia per i minori

L'avvocato napoletano, Sabrina Sifo, risponde

"In una società dove le coppie di coniugi con figli che si separano sono in costante aumento e il quadretto della famiglia felice sembra appartenere soltanto alle pubblicità, appare fondamentale l'ascolto dei bambini e dei ragazzi. Così, con gli elementi giuridici pronti a incontrare gli aspetti psicologici e con una maggiore valorizzazione dell’infanzia, in caso di separazione e divorzi, risulta essenziale considerare il minore come un essere competente nella valutazione del proprio interesse e dei propri bisogni. O meglio, come un soggetto che va ben ascoltato e valutato durante i provvedimenti che lo riguardano. Ed è in base a questi principi, che il giudice deve prendere in considerazione le opinioni dei ragazzi. Da qui, scongiurando in caso di separazione, l'utilizzo dei figli come un'arma contro l'altro genitore, si va spediti verso una promozione dei diritti dei minori capace di sostenere al tempo stesso la difficile funzione genitoriale. Già sanciti a livello europeo (art. 21, Reg. UE n. 1111 del 2019) il diritto del minore ad esprimere la propria opinione così come il dovere del Giudice di tenerne conto, a partire dal 28 febbraio 2023, trovano riscontro nella Riforma Cartabia che disciplina l’ascolto del minore agli artt. 473Bis e seguenti. In particolare, l’art. 473bis 4, primo comma c.p.c. prevede che il minore di anni dodici o anche di età inferiore ma capace di discernimento, debba essere ascoltato dal giudice in caso di procedimenti relativi a provvedimenti a lui destinati, e ciò, se necessario, con l'ausilio di un esperto. In altre parole, il magistrato può ascoltare il minore direttamente o può avvalersi dell’aiuto di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile e il tutto deve essere videoregistrato o annotato a verbale. Fondamentale è anche la previsione del rifiuto del minore ad essere ascoltato come uno dei casi previsti nell’art. 473 bis cpc al n. 4 in cui l’audizione dello stesso viene esclusa, aderendo ad un orientamento della giurisprudenza di merito che prevede: non rispettare il rifiuto del minore rappresenterebbe un’aporia logica prima che giuridica: si dispone l’audizione per ascoltare il minore, ma non lo si ascolta nella dichiarazione più importante (cioè che non vuole essere ascoltato) (Trib Milano sez IX civ, 21 febbraio 2014). In sintesi, si può affermare che la riforma Cartabia è stata migliorativa rispetto alla disciplina precedente in quanto ha reso centrale il ruolo del minore nel procedimento, tipizzando e disciplinando il suo ascolto, rendendolo obbligatorio, pena la nullità della sentenza, ed escludendolo solo in casi eccezionali previsti dalla riforma stessa. La proiezione di un minore come parte sostanziale di un procedimento che lo riguarda e che ben aderisce alla visione europeista tipizzata dalla riforma, tuttavia, si scontra spesso con una realtà diversa. Come quella relativa alla scelta del minore sulla sua collocazione prevalente e ai vantaggi che la stessa può determinare in favore di un genitore rispetto ad un altro. Si pensi, ad esempio, all’assegnazione della casa coniugale e all’assegno di mantenimento, decisioni in grado di ampliare il conflitto tra i genitori e di causare nel minore danni superiori rispetto ad una decisione in contrasto con la sua volontà. Concludendo, pur apprezzando una riforma pronta a porre i figli al centro dell’attenzione del giudice, va comunque detto che a complicare le cose interviene il mutare continuo delle convinzioni e delle aspirazioni dei giovanissimi. Un elemento, quest'ultimo, capace di rendere sicuramente difficile e delicata la decisione di un giudice dinanzi ad un mondo di disagi in continua trasformazione come quello dei cosiddetti adulti in miniatura".

Avvocato Sabrina Sifo

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